I cittadini che intendono contrarre un matrimonio che abbia, nello stesso tempo, effetti civili e religiosi, sono tutelati anche nel caso in cui professano culti diversi da quello cattolico, purché ammessi dallo stato. Il matrimonio acattolico è interamente regolato dalla legge civile.
Unico profilo differenziale rispetto matrimonio civile è che i nubendi manifestano il proprio consenso davanti al ministro del culto acattolico nel corso della cerimonia religiosa. In pratica, il matrimonio acattolico è una forma speciale di matrimonio civile.
Per poter celebrare un matrimonio con effetti civili il ministro del culto acattolico deve aver ricevuto un’approvazione governativa dal ministro dell’interno ed essere cittadino italiano.
L’ufficiale di stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi deve provvedere alle pubblicazioni civili, accertare la mancanza di impedimenti e verificare che il ministro abbia avuto l’approvazione governativa. In questo caso egli rilascia un’autorizzazione al ministro di culto per la celebrazione.
Nel corso del rito, il celebrante deve dare lettura degli articoli 143, 144, 147 cod civ, deve ricevere il consenso degli sposi e compila l’atto di matrimonio, che deve essere trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile del luogo di celebrazione, per farlo trascrivere nell’archivio informatico entro 24 ore dalla ricezione dell’atto. Il matrimonio non trascritto non produce effetti civili ma gli sposi, se provano l’avvenuto matrimonio, possono ottenere sentenza del tribunale con la quale si ordina all’ufficiale di provvedere la trascrizione. In ogni caso, gli effetti del matrimonio decorreranno dalla celebrazione.
Questa normativa incontra numerose deroghe in seguito ad intese intervenute tra lo stato ed i rappresentanti di alcune confessioni a cattolica (Tavola Valdese, Assemblee Di Dio In Italia, Chiesa Evangelica Luterana In Italia…).
In virtù di questi accordi, è consentito a qualsiasi ministro di culto, appartenente a quella confessione religiosa e munito di relativa certificazione, celebrare matrimoni con effetti civili, senza bisogno di preventiva approvazione governativa.
Quindi, l’ufficiale di stato civile non effettua controlli sulla capacitĂ del ministro, ma accerta solo la mancanza di impedimenti matrimoniali e la capacitĂ ai nubendi.
Il procedimento delle pubblicazioni civili, quindi, si conclude con il rilascio non dell’autorizzazione alla celebrazione, ma col nullaosta, che garantisce la successiva trascrizione del matrimonio.
La celebrazione avviene in due fasi:
1) la prima davanti all’autoritĂ civile, al momento della richiesta delle pubblicazioni: l’ufficiale di stato civile provvede alla lettura degli articoli del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi.
2)Â la seconda davanti all’autoritĂ religiosa secondo il rito che utilizzano per la manifestazione del consenso.