Destinazione ad altri usi e classificazione
Le parti del demanio marittimo idonee ad adempiere a funzioni pubbliche attribuite alla competenza di altre amministrazioni, possono essere destinate anche temporaneamente a tali altre funzioni, con decreto del ministro dei trasporti, su richiesta dell’amministrazione interessata.
Le zone del demanio marittimo non utilizzabili per i pubblici usi del mare cessano di appartenere al demanio marittimo solo quando interviene un decreto di esclusione del ministro dei trasporti, di concerto con quello dell’economia e delle finanze.
Il decreto di sclassificazione ha carattere discrezionale e costitutivo.
Opere marittime e portuali
I beni del demanio marittimo appartengono al demanio naturale, nel senso che sono destinati ai pubblici usi del mare per loro naturale struttura e composizione. Tuttavia quest’attitudine per essere migliorata necessita di opere.
Sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di seconda categoria, seconda e terza classe, ugualmente per le regioni a statuto speciale.
Con riguardo alle opere di grande infrastrutturazione spetta allo Stato l’onere per la loro realizzazione nei porti di prima categoria e nei porti delle prime due classi della seconda categoria; spetta alle regioni, ordinarie e speciali, l’onere di realizzare le opere di grande infrastrutturazione porti della terza classe.
L’attività di escavazione dei fondali è svolta dalle autorità portuali o è conferita alle regioni.