Autonomia giuridica del diritto della navigazione
L’autonomia giuridica è un concetto di ordine storico e di diritto positivo, che trova applicazione nel diritto della navigazione, dando luogo a una disciplina specifica dei fatti e dei rapporti che si riferiscono alla navigazione stessa.
Tale autonomia di riflette nella struttura e graduazione normativa delle fonti proprie della materia, dettando particolare criterio di soluzione delle antinomie.
L’art. 1 cod. nav. stabilisce che, in materia di navigazione, si applicano:
– il codice della navigazione
– leggi, regolamenti, norme corporative ed usi ad essa relativi
Se queste fonti non sono suscettibili di applicazione, né diretta né analogica, si applica il diritto generale.
Si da pertanto valore prevalente alle fonti proprie della materia, condizionando l’operatività del diritto generale al preventivo ricorso a tutte le fonti speciali, anche di grado gerarchico inferiore, nonché all’analogia. Il diritto generale assume quindi collocazione ed efficacia subordinate, rispetto alla disciplina propria della materia.
Si applicano comunque in via prioritaria, alla materia della navigazione, le fonti costituzionali, comunitarie ed internazionali, che hanno una posizione gerarchica sovraordinata rispetto allo stesso art. 1 cod.nav.
Un’altra singolare forma di autonomia giuridica è stata realizzata, nel diritto della navigazione, con il codice della nautica da diporto.
L’art. 1,3 dispone che il codice della nautica da diporto, le leggi, i regolamenti e gli usi in materia di navigazione da diporto prevalgono sull’applicazione del codice della navigazione.
Unitarietà del diritto della navigazione
Il diritto della navigazione è caratterizzato dall’unitaria visione, disciplina ed elaborazione di un fenomeno economico e sociale, nella sua esplicazione per mare, per acque interne e per aria.
L’unitarietà del diritto della navigazione marittima e aerea è stata talvolta messa in discussione.
Si è rilevato che il fondamento di tale disciplina va ricercato nella comunanza di esigenze di carattere giuridico proprie degli spazi ove si esercita l’attività di navigazione e agiscono i mezzi per realizzarla.
L’unitarietà è data dai principi speciali che sono comuni alle 2 materie e che consentono di applicare per analogia alla materia aeronautica norme regolatrici della materia marittima e viceversa, prima dell’applicazione di norme di diritto generale.
Il principio speciale, dunque, costituisce l’elemento unificatore.