Oltre agli elementi appena esaminati, concorrono a formare il reddito d’impresa anche elementi che sono connessi ad una attività valutativa da parte dell’imprenditore; in merito possiamo analizzare gli ammortamenti, le rimanenze e gli accantonamenti. La disciplina degli ammortamenti risponde alle esigenze di stabilire i criteri del riparto tra più esercizi dei costi per l’acquisto di beni che concorrono a determinare il reddito di più esercizi. L’ipotesi tipica è quella del costo di acquisto di beni strumentali: esso non può essere interamente dedotto nell’anno dell’acquisto, bensì deve essere ripartito tra i vari anni nei quali il bene viene utilizzato nello svolgimento dell’attività produttiva.
La disciplina delle rimanenze, invece riguarda l’area dei cd. beni merce; e risponde all’esigenza di stabilire i criteri che devono essere seguiti nella valutazione delle variazioni che possono essere intervenute nella loro consistenza tra l’inizio e la fine del periodo d’imposta. Si tratta del cd. magazzino, il quale può comprendere, oltre ai veri e propri beni merce, anche materie prime semilavorati, ecc. Nello specifico, sono oggetto di valutazione solo le rimanenze finali. Infine, abbiamo gli accantonamenti che costituiscono elementi negativi di natura prudenziale, in quanto dettati da eventi che rendono certo il futuro insorgere di un onere finanziario a carico dell’impresa.
Un esempio tipico è rappresentato dal trattamento di fine rapporto lavoro dei dipendenti. Esaminate le singole categorie, ora passiamo ad analizzare la disciplina di ognuna di essa. Per quanto riguarda gli ammortamenti, il legislatore disciplina distintamente quelli riferibili ai beni materiali dell’impresa, e quelli riguardanti i beni immateriali. Per i primi, la regola generale è che essi sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni delle percentuali stabilite dalla legge. Quanto ai beni immateriali (diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, ecc.), le relative quote di ammortamento sono deducibili nei limiti di un terzo del costo.
Nell’ambito della disciplina delle rimanenze, la regola generale è che le rimanenze finali devono esser valutate in misura non inferiore al costo sostenuto; ed il legislatore ha anche istituzionalizzato il criterio del cd. UFO per stabilire quali beni debbano considerarsi ceduti e quali ancora esistenti in magazzino. Inoltre, il legislatore ha disposto che, per quelle imprese che adottano altri criteri valutativi (FIFO), possono dal punto di vista fiscale determinare le rimanenze finali anche in base al valore che risulta dall’applicazione del criterio adottato. Infine, per quanto riguarda gli accantonamenti, il principio generale è che sono fiscalmente deducibili solo gli accantonamenti espressamente previsti dalle norme tributarie.
Questa limitazione è prevista per ragioni di cautela fiscale. Gli accantonamenti deducibili sono costituiti da quelli di quiescenza e previdenza per il personale dipendente, e dagli accantonamenti per rischi su crediti.