Per quanto riguarda le altre fonti del diritto tributario, senza dubbio possono essere esclusi gli usi e le consuetudini, in quanto sono preclusi dal principio costituzionale della riserva di legge. Particolare attenzione, invece, meritano i regolamenti e le fonti normative comunitarie.
I regolamenti possono distinguersi in:
regolamenti di attuazione ed esecuzione, aventi il compito di integrare e completare la disciplina prevista dalle norme primarie;
regolamenti di organizzazione, relativi all’organizzazione ed al funzionamento dei pubblici Uffici;
Regolamenti autonomi, che riguardano la disciplina di materie non regolate da legge, sempreché non siano coperte da riserva di legge.
La riserva di legge ex art. 23 Cost. esclude l’operativitĂ dei regolamenti autonomi in materia tributaria. Mentre hanno una notevole operativitĂ gli altri tipi di regolamento. Infatti, in molti casi la legge affida all’esecutivo il completamento della disciplina dei tributi (si pensi ai decreti ministeriali in materia di determinazione dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali) o delle modalitĂ della loro concreta applicazione (si pensi ai decreti con i quali vengono approvati i modelli per le dichiarazioni dei redditi).
Anche le fonti comunitarie fanno parte del sistema delle fonti del diritto tributario. La loro rilevanza è andata sempre crescendo in maniera parallela con l’affermarsi del processo di integrazione europea, per la particolare importanza che in tale processo assume l’armonizzazione dei regimi fiscali. Le fonti comunitarie che assumono rilevanza in materia tributaria sono le direttive e i regolamenti comunitari. Le prime hanno come principali destinatari i singoli Stati membri, e contengono regole alle quali essi debbono adeguare le rispettive legislazioni nazionali. I secondi invece, sono atti normativi che hanno efficacia all’interno dei singoli Stati membri. La distinzione tra queste due tipi di provvedimenti è andata sempre piĂą scemando con l’affermarsi della tesi secondo la quale anche le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie potrebbero avere efficacia immediata all’interno degli Stati membri, una volta scaduti i termini per la loro ricezione, quando sono formulate in termini sufficientemente precisi, e tali da poter avere immediata applicazione.
Molto discussa è stata anche la collocazione delle fonti comunitarie nella gerarchia delle fonti del diritto interno. In particolar modo questo problema si pone nei casi in cui una diversa disciplina interna preesista al regolamento comunitario, o succeda ad esso. In questi casi, si è passati da una posizione iniziale secondo la quale la prevalenza del Regolamento comunitario dipendeva dalla dichiarazione di incostituzionalitĂ ( per contrasto con l’art. 11 Cost.) della disciplina interna difforme, ad una posizione secondo la quale il riconoscimento di tale prevalenza non dipende da alcuna dichiarazione di incostituzionalitĂ , derivando dal fatto che ogni singolo Stato membro ha autolimitato la propria sovranitĂ con la sottoscrizione del Trattato.