L’art 18 del TUE prevede la figura dell’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza comune. Non è una novità assoluta dato che prima era previsto che il Segretario generale del Consiglio svolgesse anche la funzioni di Alto Rappresentante. In precedenza esso era una stretta emancipazione del Consiglio ed esauriva la sue funzioni nell’ambito della PESC, limitandosi ad assistere il Consiglio <contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione della decisioni politiche e conducendo all’occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della presidenza, un dialogo politico con i terzi>. Ora pur rimanendo strettamente collegato al Consiglio ed al Consiglio europeo da cui è nominato, è anche membro della Commissione della quale è uno dei vicepresidenti. In questa duplice veste egli diventa responsabile dell’intera dimensione esterna dell’Unione.
Nell’ambito della PESC esso <guida> la politica dell’Unione, compresa quella della sicurezza e difesa comune, contribuendo con le sue proposte alla sua elaborazione ed attuandola in qualità di mandatario del Consiglio. In questa veste esso, oltre a presiedere la formazione del Consiglio <Affari esteri>, rappresenta l’Unione per le materie PESC, esprime la posizione di questa nelle organizzazioni internazionali e nella conferenze internazionali e negozia gli accordi con Stati terzi che riguardano quelle stesse materie. Passa nelle sue mani il diritto di iniziativa in questo settore che viene così sottratto alla Commissione che può solo <appoggiare> una eventuale proposta dell’Alto Rappresentante. Per le altre competenze dell’Unione in materia di rapporti con Stati terzi e con organizzazioni internazionali diverse da quelle della PESC, l’Alto Rappresentante si vede attribuire la responsabilità del portafoglio <Relazioni esterne> della Commissione ed il coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione di competenza della stessa Commissione di cui egli è Vice presidente.
Egli diventa responsabile di quella che prima del Trattato di Lisbona erano le delegazioni <diplomatiche> della Commissione nei diversi paesi terzi, la quali passano ora sotto la sua autorità diventando, in ragione della sua duplice veste, <delegazioni dell’Unione> in quanto tale.
Il doppio incarico di Alto Rappresentante e Vice presidente della Commissione spiega le particolarità della sua procedura di nomina e del suo statuto. Egli è nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata con l’accordo del Presidente della Commissione (con la stessa procedura è revocato), al tempo stesso la sua nomina è approvata dal Parlamento europeo risultando a questo fine anche soggetto alla audizione delle commissioni parlamentari competenti. In caso di mozione di censura del Parlamento europeo nei confronti della Commissione, l’Alto Rappresentante è tenuto a dimettersi dalla funzioni che ricopre all’interno della Commissione ma rimane in carica per le funzioni della PESC.
Egli è assistito, nell’esercizio delle sue funzioni da un <servizio europeo per l’azione esterna>, che lavora in stretta collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e sarà composto da funzionari del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dagli stessi servizi diplomatici nazionali.