Già prima del Trattato di Lisbona era stabilito dal Trattato Ue che <gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti.. nel rispetto del principio di sussidiarietà>, <la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario>. Questa disposizione è conferita oggi nell’art 5 del nuovo TUE, l’articolo limita l’applicazione del suddetto principio ai settori che non rilevano della competenza esclusiva dell’Unione, come emerge dalla sua stessa formulazione il principio costituisce in criterio di ripartizione in concreto di una competenza condivisa.
La prima novità introdotta dal nuovo Protocollo risiede nel fatto che il suo ambito di applicazione è limitato ai soli progetti di atti legislativi, gli atti da adottare cioè conformemente ad una procedura legislativa, ciò non significa che atti diversi da quelli legislativi non debbano rispettare il principio di sussidiarietà, ma che unicamente quelli che presentano tale carattere sono soggetti alla specifica procedura di controllo sul rispetto del principio prevista dal Protocollo.
Una seconda novità sta nella procedura di controllo istituita dal nuovo Protocollo che coinvolge formalmente i parlamenti degli Stati membri. Tanto i progetti di atti legislativi dell’Unione che le deliberazioni preparatorie che portano all’adozione di tale atti dovranno essere trasmessi ai parlamenti nazionali. Ciascun parlamento potrà eccepire la contrarietà del progetto al principio di sussidiarietà entri un termine di otto settimane dalla trasmissione del progetto, formulando un parere motivato.
Il principio di sussidiarietà è formalmente <giustiziabile> nel senso che atti dell’Unione possono essere impugnati dinanzi alla Corte di Giustizia, competente a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento di atti dell’Unione per violazione del principio di sussidiarietà. Ricorsi di questo genere possono essere introdotti sia da uno Stato membro a nome del suo parlamento nazionali o di un ramo di questo, sia dal Comitato delle Regioni verso atti legislativi per l’adozione dei quali il TFUE richieda la sua consultazione.
L’art 5 del TUE con riguardo alle modalità di esercizio di una competenza stabilisce che <in virtù del principio di proporzionalità, in contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati>. Il <principio di proporzionalità condiziona la scelta del tipo di atto (vincolante o non vincolante, regolamento o direttiva, o altro)> e pone l’esigenza <che gli strumenti predisposti dalla norma comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo>.
(Il principio di sussidiarietà mira a garantire che le decisioni siano adottare il più vicino possibile al cittadino. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Ue interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale.)