Il Consiglio europeo è nato parallelamente ma all’esterno della struttura istituzionale comunitaria, dalla prassi delle riunioni al vertice fra i capi di Stato o di governo degli Stati membri, che dal 1961 e fino ai primi anni ’70 si sono tenute per discutere questioni attinenti alla vita ed allo sviluppo della Comunità.
Tale prassi trovò una prima formalizzazione al vertice di Parigi del dicembre 1974, in cui i capi di Stato e di governo decisero di riunirsi come “Consiglio europeo”, assieme ai loro ministri degli affari esteri ed ai rappresentanti della Commissione (il Presidente ed uno dei vicepresidenti), con cadenza periodica (3 volte l’anno) e sotto la presidenza del capo di Stato o di governo che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità.
L’Atto unico ha poi sancito formalmente l’esistenza del Consiglio europeo e la cadenza delle sue riunioni.
Nel sistema antecedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il Consiglio europeo occupava una posizione peculiare, di rilievo, ma non era collocato all’interno del sistema istituzionale in senso proprio.
È stato il Trattato di Lisbona ad inserirlo a pieno titolo tra le istituzioni dell’Unione (art. 13 TUE e artt. 235 e 236 TFUE).
Il suo ruolo è quello di definizione degli orientamenti e delle priorità politiche generali, necessarie allo sviluppo dell’Unione europea.
Le novità più significative introdotte dal Trattato riguardano la composizione: ai sensi dell’art. 15 TUE, il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di Governo (dipende dalle norme nazionali) degli Stati membri e dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione.
L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri partecipa ai lavori, senza farne parte.
Soltanto se l’ordine del giorno lo richiede, ciascun membro può farsi assistere da un ministro e il Presidente della Commissione da un membro della Commissione.
Il Presidente del Parlamento europeo (che incontra il Consiglio all’inizio di ogni riunione) può essere eventualmente invitato alle riunioni per essere ascoltato.
Il consiglio europeo si riunisce 2 volte a semestre su convocazione del presidente, che può convocare anche riunioni straordinarie qualora la situazione lo richieda.
Per quanto riguarda la procedura di voto, il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvi i casi in cui i trattati dispongano diversamente (art. 15, n. 4, TUE).
Il Consiglio può infatti deliberare a maggioranza qualificata (es. per stabilire l’elenco delle formazioni del Consiglio) o a maggioranza semplice (in merito a questioni procedurali e per l’adozione del suo regolamento interno).
Non partecipano alla votazione i Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione.
Novità rilevante è la stabilità attribuita al Presidente, eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una volta (art. 5 TUE) e preclusivo di ogni mandato nazionale.
Il Presidente è investito innanzitutto del compito di presiedere e animare i lavori del Consiglio: ne deve assicurare la preparazione e la continuità, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio.
Deve, inoltre, presentare una relazione al Parlamento dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio.
Spetta al Presidente assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza, coordinandosi con l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esterni e la politica di sicurezza.
In definitiva, il Consiglio ha assunto un ruolo importante nel processo decisionale dell’Unione, nel processo di formazione delle istituzioni, nella nomina della Commissione, nella gestione degli affari esterni dell’Unione.
Per quanto riguarda le competenze, l’art. 14 TUE sancisce che il Consiglio ha un ruolo d’impulso e di definizione degli orientamenti politici generali, necessari allo sviluppo dell’Unione; e precisa che esso non esercita funzioni legislative.
In particolare, il Consiglio ha una funzione di indirizzo politico nel settore della politica estera e sicurezza comune.
A volte il Consiglio è chiamato ad un ruolo di politica attiva: ad esempio, quando decide sulle formazioni del Consiglio (dei ministri) o sulla composizione del Parlamento europeo. Mentre si configura come organo gerarchicamente superiore al Consiglio, quando quest’ultimo deferisce ad esso taluni questioni. Ad esempio, in materia di sicurezza sociale, qualora uno Stato opponga resistenza all’adozione di un atto, il problema viene sottoposto al Consiglio europeo.
Quando poi il Consiglio europeo delibera all’unanimità, senza la partecipazione del Presidente e del Presidente della Commissione, esso si configura come una riunione di organi degli Stati membri.
Lo stesso Consiglio europeo opera viceversa come organo di presidenza collegiale quando nomina il proprio Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
È, inoltre, attribuito al Consiglio europeo il ruolo di garante del rispetto dei principi fondamentali (libertà, democrazia, diritti dell’uomo e stato di diritto) cui sono tenuti tutti gli Stati membri (art. 7 TUE).