Le norme comunitarie viste sopra producano generalmente effetti diretti negli stati membri e ciò implica il diritto dei contribuenti alla ripetizione dell’indebito nei confronti dello stato. L’ordinamento comunitario lascia alla discrezione degli stati membri la definizione delle modalità processuali e degli organi competenti per la tutela del diritto al rimborso nei limiti però del principio di equivalenza (per cui tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle previste per i ricorsi simili di diritto interno) e di effettività ( per cui non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto). Ogni ordinamento statale può poi fissare i termini di prescrizione e decadenza all’esercizio del diritto sempre nei limiti dei principi visti sopra. Secondo la corte è possibile porre termini meno favorevoli di quelli previsti per le azioni di ripetizione di indebito tra privati purchè essi siano applicati sia ai ricorsi basati sul diritto interno che su quello comunitario.