Le norme sulla politica fiscale che hanno rilevanza sulla libera circolazione delle merci sono poste dall’art. 110 che la Corte di Giustizia ritiene che costituisca una integrazione delle norme sul divieto di dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente in quanto impedisce che esse possano essere eluse mediante l’imposizione di altri tributi di carattere discriminatorio o protezionistico.
Infatti al primo comma l’art, 110 vieta agli stati membri di applicare ai prodotti di altri stati membri tributi discriminatori (e quindi quantitativamente superiori a quelli applicati sui prodotti nazionali similari). Sono prodotti similari quelli che hanno proprietà simili e rispondono alle stesse esigenze dei consumatori (es. energia elettrica nazionale e importata). Al secondo comma l’art. 110 vieta agli stati membri di applicare ai prodotti di altri stati membri imposizioni interne al fine di proteggere altre produzioni.
Sono quindi vietati i tributi interni che abbiano scopo protezionistico e a tale proposito la Corte ha stabilito alcuni criteri per accertare tale scopo, come il fatto che l’imposta sia applicata al prodotto importato e non a quello nazionale o il fatto che sia sproporzionata in quanto di ammontare pari a quasi la metà del prezzo del prodotto importato. Il fatto che al secondo comma l’art, 110 parli di “altre produzioni” si deve intendere rispetto ai prodotti di cui al primo comma, per cui nell’ambito di applicazione del 2^ comma cadono quei prodotti che non sono similari (ai sensi del primo comma) ma sono in concorrenza con i prodotti importati dagli altri stati membri.
Le altre produzioni sarebbero quindi quei prodotti nazionali alternativi ai prodotti importati (es. vino e birra, banane e frutta tipica italiana). Secondo la Corte un onere imposto ad un prodotto importato se non esistono prodotti nazionali similari o concorrenti non è una tassa di effetto equivalente ai sensi dell’art. 110 in quanto non ha effetti discriminatori o protezionistici e quindi pur essendo un tributo interno dovrebbe essere considerato legittimo.