Lo scopo del consorzio urbanistico consiste nell’ urbanizzazione di un determinato comprensorio, con la costruzione delle relative opere e abitazioni. La dottrina ha sottolineato che le funzioni attribuite al consorzio possono variare da forme elementari fino a vere e proprie forme di “ autodisciplina urbanistica” (formazione di un regolamento edilizio, costituzione fra i proprietari di un sistema di servitĂą reciproche…), che non potranno comunque interferire o derogare ai piani urbanistici, in quanto norme cogenti a carattere pubblicistico.

I consorziati si possono associare prima di aver stipulato una convenzione con il comune, procedendo successivamente alla presentazione del progetto di lottizzazione: una volta approvato il progetto, sarĂ  l’ente a stipulare la relativa convenzione con il comune.

I beni conferiti nel patrimonio del consorzio sono preordinati ad una determinata destinazione: qualsiasi deliberazione in senso inverso sarebbe illegittima. Il recesso del singolo consorziato non è ammissibile (salvo il recesso per giusta causa), poichĂ© la partecipazione al consorzio è strettamente legata alla qualitĂ  di proprietario dell’immobile. I

n tal senso la Cassazione ha stabilito che il principio generale della libertĂ  di recesso, essendo derogabile anche dalle parti, può subire limitazioni per effetto della particolare natura del rapporto instaurato, quando le parti si impegnino a svolgere un’attivitĂ  entro un arco di tempo determinato.

Inoltre il recesso è limitato a causa del forte profilo di realitĂ  del consorzio: infatti, col trasferimento del diritto di proprietĂ  da parte del consorziato, si verifica automaticamente il subingresso dell’acquirente nella posizione del venditore.

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