Gli acquisti per successione ereditaria e donazione erano regolati rispettivamente dagli artt. 600 e 786 cc, che disponevano di Le disposizioni e le donazioni in favore di un ente riconosciuto non avevano efficacia se entro un anno dall’apertura della successione o dalla donazione non era fatta istanza per ottenere il riconoscimento (a pena di decadenza). La ratio di tale previsione trovava il suo precedente nella legge Siccardi del 1850, al fine di prevenire il fenomeno della mano morta ecclesiastica.
Una serie di previsioni legislative sono intervenute in favore dell’acquisto di beni immobili a titolo oneroso per gli enti non riconosciuti: la legge n. 52/85 (che ha eliminato l’autorizzazione amministrativa); la l.127/97, fino alla legge 192/00 che ha abrogato gli artt. 600 e 786 cc, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti non riconosciuti.
A seguito della riformulazione dell’ art. 473 cc, che ha esteso l’obbligo di accettare con beneficio d’inventario anche agli enti non riconosciuti, si è stabilita una situazione di parità tra le categorie di enti personificati e non, che si distinguono per il fatto che lo status di persona giuridica comporta il beneficio della responsabilità limitata (in quanto vige una autonomia patrimoniale perfetta), e per la soggezione ai controlli dell’autorità amministrativa.
Quanto agli acquisti a titolo originario, la dottrina prevalente ammette l’acquisto per usucapione sempre che il possesso sia pieno, privo di vizi, continuo e fondato sull’animus possidenti. è chiaro che gli associati possederanno in favore dell’ente e non personificato; l’ente per far valere il diritto acquistato dovrà ricorrere ad un apposito procedimento giudiziale.