A seguito del fenomeno della trasformazione in società delle associazioni sportive ( qualificata come ipotesi di scioglimento e liquidazione dell’associazione con trasferimento del patrimonio in favore della società) , l’art. 2500 octies del dlgs. 6/03 dispone che i consorzi, le associazioni riconosciute e le fondazioni possano trasformarsi in società di capitali. Se è chiaro l’intento del legislatore, sancito dall’ art. 2500 septies, di impedire che la trasformazione diventi uno strumento attraverso cui le associazioni conseguano ipso iure la personalità giuridica, senza rispettare le formalità previste per il riconoscimento, meno agevole e l’individuazione della ratio che impedisce la trasformazione in società di capitali delle associazioni non riconosciute, dal momento che il legislatore ha addirittura consentito la trasformazione in società dei consorzi (soggetti di diritto non personificati) e delle comunioni d’azienda.
Il procedimento di trasformazione, per le associazion, i richiede una delibera assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. La trasformazione può essere esclusa dall’atto costitutivo o , per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto liberalità o contributi pubblici (ciò per impedire la costituzione di associazioni al solo fine di usufruire di contributi pubblici, per poi trasformarsi in società di capitali). Il capitale della società è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo.
La trasformazione delle fondazioni in società di capitali, che prescinde dalle ipotesi previste dall’ art. 28 cc, è invece disposta dall’autorità governativa su proposta dell’organo competente (l’organo amministrativo oppure quello indicato nell’atto costitutivo).Le azioni e le quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’ art. 31 cc.