Generalità
Ricordando preventivamente che, se complete ed autosufficienti le norme comunitarie sono caratterizzate dall’efficacia diretta, con l’attribuzione ai singoli di posizioni soggettive azionabili dinanzi ai giudici nazionali, bisogna analizzare la politica comunitaria di coesione economica e sociale (Multi-level Governance). Essa consiste in un coordinamento tra diverse azioni di soggetti diversi volto al raggiungimento di obiettivi comuni.
Art.158 TCE. E’previsto un rafforzamento della coesione economica e sociale e la riduzione del divario tra livelli di sviluppo di aree geografiche diverse.
Art.159 TCE. Sono previsti strumenti concreti per attenuare le lacune esistenti.
Art.160 TCE. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è destinato a contribuire allo sviluppo ed all’adeguamento delle regioni in ritardo ed alla riconversione delle regioni industriali in declino.
Art.161 TCE. E’prevista una procedura per la concreta attuazione della coesione e l’istituzione di un’ulteriore Fondo.
Art.162 TCE. Le decisioni di applicazione relative al FERS sono adottate con la procedura della codecisione.
La coesione concretamente si sviluppa in tre fasi:
1) Gli Stati membri si adoperano per realizzare un necessario coordinamento tra le loro rispettive politiche economiche nazionali.
2) Intervengono tutte le attività comunitarie.
3) Entrano in gioco i fondi che concretamente attuano la politica comunitaria di coesione.
Gli strumenti utilizzati sono il mercato comune, l’unione economica e monetaria ed il principio di sussidiarietà. Inoltre la programmazione comunitaria è svolta sulla base del principio della partnership, che può essere sia orizzontale che verticale, ma sempre nel rispetto pieno delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna parte coinvolta (l’intervento comunitario è un intervento complementare). Altro principio fondamentale è quello dell’integrazione, con la possibilità di coniugare le varie risorse attribuendo alle politiche strutturali il carattere dell’incisività (esempio di tale principio sono i Programmi integrati mediterranei).
La programmazione e l’attuazione
La programmazione comunitaria è un processo partecipativo effettuato per fasi successive e volto ad attuare su basi pluriennali l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per il raggiungimento di determinati obiettivi. Essa consta di quattro fasi:
1) Pianificazione.
2) Procedura consultiva (acquisizione di pareri).
3) Approvazione del quadro comunitario di sostegno da parte della Commissione, di intesa con lo Stato membro interessato.
4) Attuazione con l’adozione del programma operativo ed inoltre viene elaborato un documento chiamato complemento di programmazione.
L’iter ordinario può essere abbreviato comunque mediante un documento unico di programmazione.