Il riferimento alla divisione dell’obbligazione soggettivamente complessa appare nel codice con riguardo alla fase successiva all’integrale esecuzione della prestazione da parte di uno dei creditori in solido. Si è voluto evitare che uno solo dei creditori traesse vantaggio dall’esecuzione della prestazione o uno solo dei debitori ne subisse l’onere. E la legge prevede che sia paritario il riparto tra tutti dei vantaggi e degli oneri (1298). Il riparto è proporzionale: corrisponde alla misura della partecipazione di ciascuno al debito o al credito che è di tutti. E’ necessario che il condebitore, il quale ha eseguito la prestazione per intero o comunque in misura eccedente la sua quota, si rivolga agli altri condebitori. La somma delle quote che da costoro saranno versate al condebitore ridurrà l’onere sopportato dal debitore nei limiti della misura effettiva della partecipazione di lui al debito di tutti (1299).
L’esigenza della parità dei vantaggi e degli svantaggi trova applicazione anche nel caso in cui il debitore, che è stato costretto all’adempimento totale, non riesca a riscuotere da uno dei condebitori la parte che costui è tenuto a versargli. “La perdita si ripartisce per contributo tra gli altri debitori compreso quello che ha già fatto il pagamento”. (1299) Il diritto di regresso è regolato in maniera specifica con riguardo alla disciplina delle obbligazioni solidali (1299).
L’ipotesi della successione per legge nel lato attivo del rapporto obbligatorio quale conseguenza del pagamento presuppone che il diritto in cui il debitore subentra sia identico a quello ceduto. Nel caso di regresso il legislatore usa un’espressione che esclude l’assimilazione della pretesa del debitore al contenuto dell’obbligo originario. L’art. 1299 comma 1, attribuisce il diritto di ripetere al condebitore che ha pagato l’intero, sì che è esclusa la surrogazione nei diritti del creditore; l’art. 1298 comma1, non prevede il regresso nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno dei debitori, sì che in tale ipotesi è ammessa la surrogazione legale.
Il regresso si applica ove sorga il problema di una redistribuzione proporzionale tra contitolari. La surrogazione, in presenza di un pagamento imposto dal vincolo della solidarietà, viene in considerazione quando l’autore del pagamento adempia in virtù di un obbligo fondato su di un titolo distinto (garanzia personale). Nell’analisi delle obbligazioni solidali uno dei problemi più significativi attiene all’individuazione dei criteri che consentano di limitare a una sola posizione gli effetti derivanti da vicende diverse dall’adempimento.
Sono state suggerite le seguenti direttive generali: impossibilità di estendere gli effetti che influiscano sulla condizione personale di uno dei contitolari, nonché gli effetti che comunque comportino uno svantaggio a carico di costui; tendenziale comunicazione di tutti gli effetti sicuramente vantaggiosi, tranne i casi in cui sia rimessa ad un contitolare la scelta esplicita di avvalersi dell’effetto vantaggioso. Il criterio “personale” dell’effetto trova chiara applicazione nel caso di interruzione della prescrizione.
L’interruzione riguarda tutti, poiché tocca il rapporto nella sua unitarietà; la sospensione riguarda la condizione personale del singolo contitolare interessato e la comunicazione degli effetti sarebbe in contrasto con il fondamento stesso della disciplina che provvede a sospendere il decorso della prescrizione. (1310) Tale è anche la ragion d’essere del regime delle eccezioni: il debitore in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori; al creditore in solido non sono opponibili dall’unico debitore le eccezioni personali degli altri creditori (1297). Tali direttive generali trovano applicazione anche in riferimento alla disciplina delle cause estintive diverse dall’adempimento: nei casi della remissione del debito e delle novazione. L’esclusione della comunicazione degli effetti pregiudizievoli comporta che, se l’effetto estintivo è provocato da un concreditore, tale effetto è ristretto alla quota di quest’ultimo; nel caso opposto, ossia se riguarda uno dei condebitori e proviene dall’unico creditore, tutti i debitori sono liberati.
Tra le cause estintive diverse dall’adempimento il codice considera anche le ipotesi della compensazione e della confusione con regole che sembrano sottrarsi all’applicazione di generali direttive. Nel caso della compensazione il legislatore fa riferimento al debitore che opponga a uno dei concreditori un debito riferibile a un altro dei concreditori ovvero al condebitore che opponga all’unico creditore un debito di costui non già nei suoi confronti ma nei confronti di un altro debitore. Evidenti sono le ragioni che hanno indotto il legislatore a escludere la propagazione dell’effetto della compensazione oltre i limiti della quota del concreditore o del condebitore.
La singolarità del meccanismo estintivo che è caratteristico della confusione è sufficiente a spiegare la limitazione dell’effetto alla quota, sia nel caso della solidarietà attiva che passiva. E’ possibile che uno dei condebitori si liberi, d’accordo con il creditore, per mezzo di una prestazione diversa da quella dovuta (datio in solutum). Si suole affermare che il regresso è limitato in funzione della prestazione originaria. In una recente decisione si è affermato che sia possibile pretendere la minor somma tra la prestazione originaria e la prestazione effettivamente eseguita.
Ancorché vantaggioso l’effetto non si propaga, in mancanza di apposita scelta degli altri debitori o degli altri creditori solidali, nei casi del contratto di transazione. Il fondamento razionale dell’art. 1304 è strettamente legato al contenuto del contratto di transazione che tipicamente si fonda su di un meccanismo di reciprocità dei vantaggi e dei sacrifici. L’accordo deve riferirsi all’intera situazione controversa e dev’essere concluso con riguardo all’intero debito solidale.
(cassazione 1978-2327) Più grave è il problema dell’efficacia della sentenza nei confronti dei condebitori o dei concreditori che non abbiano preso parte al giudizio. Il legislatore ha affermato che la decisione presa nei confronti di uno dei debitori “non ha effetto in pregiudizio degli altri” ma questi “ne possono profittare”.
(1306) Al fine di risolvere i problemi connessi alla difformità dei giudicati, può essere decisivo il criterio dell’esclusione degli effetti pregiudizievoli e della possibile propagazione dell’effetto vantaggioso. Il problema della legittimazione ad agire dei condebitori e dei concreditori, con riguardo alle azioni di c.d. mero accertamento, ha dato luogo a giudicati oscillanti soprattutto nel settore delle obbligazioni tributarie. In un primo momento i giudici si sono ispirati all’idea della specialità della categoria, quale fondamento giustificativo dell’estensione legale dell’accertamento giudiziale nei confronti dei condebitori di imposta, ancorché il contenzioso si sia svolto nei confronti di uno soltanto di questi. In un secondo momento, i giudici sono tornati al codice civile e all’applicazione dell’art. 1306. Attualmente vi è la possibilità di ritornare all’affermazione del principio della specialità, con la conseguente cancellazione del cammino svolto verso il codice civile.