Di garanzia si parla in due significati:
1)l’obbligo di dare una garanzia;
2)l’assunzione per contratto della garanzia di un certo risultato ovvero alla natura stessa dell’obbligazione.
Alla prima fa riferimento il codice civile dove, sotto il titolo “obbligazione di garanzia”, si afferma all’art. 1179 che “chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta una idonea garanzia, reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela”. L’inadempimento all’obbligazione di dare garanzia ha una sanzione specifica con la decadenza dal beneficio del termine: il debitore non potrà avvalersi della facoltà di adempiere alla scadenza temporale prevista, ma sarà tenuto ad eseguire immediatamente la prestazione dovuta.(1186) Le ipotesi in cui si dice che l’obbligazione è di garanzia sembrano identificare, ancor prima che un genere di rapporti contraddistinti dal peculiare contenuto della prestazione dovuta, un ordine di effetti che assumono rilievo con riguardo al singolo regolamento contrattuale o alla singola promessa, ossia con riferimento diretto alla fonte dell’obbligo.
Nel caso della “promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo” l’impegno assunto dal promittente ha la fisionomia tradizionale di una prestazione di consegnare, nell’ipotesi in cui il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto promesso.(1381) Né le cose cambiano quando la garanzia è ricompresa tra quelle tipicamente previste dalla legge al fine di rafforzare la posizione del creditore con riguardo al rischio dell’inadempimento dell’obbligo. La fideiussione(1936) comporta la nascita di un obbligo accessorio a un altro in ragione di una funzione di garanzia, sebbene la prestazione dovuta in sé considerata non rientri in un genere autonomo.
L’ambiguità stessa della nozione di “prestazione di dare” e l’onnicomprensività del termine “fare” sembrano confermare l’opportunità di accogliere l’immagine generale e sintetica della prestazione quale comportamento diretto a conseguire il bene spettante al creditore. La tipologia tradizionale delle prestazioni tuttavia non rispecchia integralmente le linee in cui si articolano le procedure esecutive e si presenta più ricca, poiché vi rientrano: i doveri di consegnare cosa determinata; di fare; di non fare; di concludere un contratto.
E’ evidente che l’articolazione dei rimedi, i quali consentono al creditore di conseguire per altra via il bene dovuto, non segue genericamente il dare, fare e il non fare, bensì regola alcune figure determinate, che non esauriscono la sfera di tutte le prestazioni possibili. Si è soliti definire le obbligazioni di fare come fungibili, in cui il creditore può essere soddisfatto anche per il tramite dell’intervento di terzi, i quali diano il medesimo affidamento, per competenza, organizzazione e perizia, che poteva dare il debitore inadempiente.
La modalità temporale di attuazione del rapporto ha un rilievo particolare nel caso delle obbligazioni di fare e di non fare. Assume inoltre rilievo con riguardo alle obbligazioni di consegnare, nei casi in cui la prestazione sia eseguita in un arco di tempo prolungato. L’esecuzione può essere periodica, quando debba avvenire ad intervalli di tempo regolari, ovvero continuativa, quando non vi siano apprezzabili interruzioni nell’esecuzione dell’obbligo. La prestazione o le parti di prestazione eseguite sono considerate non soggette a restituzione poiché nel momento in cui sono compiute hanno una giustificazione autonoma che non viene meno in conseguenza della caducazione del rapporto. Diverso è il caso in cui le parti si accordino nel senso di frazionare la prestazione unica, che pure sia suscettibile di un’esecuzione unitaria e non prolungata nel tempo, in una pluralità di versamenti o di consegne da eseguirsi in un periodo determinato e a scadenze ricorrenti e cronologicamente prefissate.
I pagamenti del prezzo e la consegna delle singole partite non hanno una giustificazione autonoma ma assumono rilievo soltanto nel quadro della prestazione unitariamente considerata. Se si verifica uno degli eventi che provocano lo scioglimento del rapporto, le prestazioni eseguite devono essere restituite, poiché non è più possibile l’adempimento integrale e i pagamenti parziali risultano definitivamente privi di un fondamento giuridico. Sulle modalità di attuazione del vincolo incidono anche i casi in cui nel rapporto è dedotta una prestazione singola ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa o una serie di prestazioni da adempiere in via cumulativa o alternativa (obbligazione alternativa art. 1285-1291).