Si è affermato che l’obbligazione di far acquistare la proprietà della cosa o di altro diritto, ricomprende le ipotesi in cui l’acquisto non è effetto immediato del contratto.(1476 comma 2) Il caso principale è costituito dalle obbligazioni che hanno per oggetto cose determinate nel solo genere. Normalmente la cosa di genere è anche fungibile; e può essere sostituita con una qualsiasi delle altre cose appartenenti allo stesso genere. Quando la cosa è determinata nel solo genere l’acquisto della proprietà avviene al momento dell’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti(1378). L’individuazione avviene anche “mediante la consegna al vettore e allo spedizioniere”(1378).
La consegna è il modo normale con cui si acquista la proprietà delle cose determinate nel solo genere, poiché tale è anche il momento in cui suole avvenire l’individuazione definitiva delle stesse. Vere e proprie ipotesi di obbligazioni di trasferire una cosa determinata si hanno quando l’obbligato è tenuto a prestare il suo consenso al fine di rendere possibile la produzione di un tale effetto.
Esemplare è il caso del mandatario senza rappresentanza che abbia acquistato una cosa determinata per conto del mandante. Una volta compiuto l’acquisto, nasce a suo carico un obbligo di porre in essere una dichiarazione diretta a concludere un atto che renda il mandante proprietario. Le prestazioni di trasferire tipicamente contemplate nella legge non sembrano esaurirsi nella consegna ma in un’attività per eccellenza infungibile quale è la prestazione del consenso necessaria al perfezionamento di un contratto traslativo. E’ nota l’innovazione del codice vigente per il caso in cui l’obbligato non ponga in essere il comportamento dovuto:l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932.
La letteratura moderna dà ampio spazio al fenomeno e alle sue possibili applicazioni. E, nel sottolineare l’energica tutela si aggiunge che forse anche il nostro ordinamento giuridico ha ormai acquisito un rimedio idoneo a garantire perfettamente lo scopo che le parti si propongono in tali situazioni.