La capacità d’agire è l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquistare diritti e assumere doveri. La capacità giuridica spetta al momento della nascita, mentre la capacità di agire si consegue con il raggiungimento della maggiore età. Il sedicenne, che per gravi motivi, è costretto a contrarre matrimonio, può essere autorizzato dal giudice, accertata la maturità psico – fisica a sposarsi; può riconoscere anche il figlio naturale.

Il minore assume doveri e acquista diritti, per mezzo dei suoi legali rappresentanti. Egli è sottoposto alla potestà dei genitori o, in mancanza, alla cura di un tutore nominato dal pretore. Ad essi spetta la legale rappresentanza del minore e compiono, in suo nome, gli atti giuridici. Ciò è valido solo per gli atti che non abbaino carattere strettamente personale. Il sedicenne che sia autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio è emancipato. L’emancipazione comporta l’acquisto della piena capacità d’agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice tutelare ed assistito da un curatore. Il maggiore di età può trovarsi in condizioni di abituale infermità mentale; in questi casi egli può essere interdetto, ossia privato della capacità d’agire. La sentenza di interdizione è pronunciata dal tribunale che nomina anche un tutore dell’interdetto che ha gli stessi poteri di legale rappresentanza del tutore del minore.

Quando l’infermità non è tanto grave, si chiede l’inabilitazione che il tribunale può concedere oppure no. I prodighi, coloro che sperperano il loro patrimonio o che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti, possono essere inabilitate. Ad essi viene nominato un curatore: la sua posizione corrisponde a quella del minor emancipato.

 Secondo il codice civile, sono persone anche le organizzazioni collettive alle quali si dà il nome di persone giuridiche per distinguerle dalle persone fisiche.

La persona giuridica e la persona fisica sono soggetti di diritto; ci sono norme che trovano applicazione solo nelle persone fisiche o solo nelle persone giuridiche.

La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e di propri doveri. Alla persona giuridica è riconosciuta una propria capacità di agire: essa compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi.

Lascia un commento