Sede della persona: domicilio e residenza
Il luogo in cui una persona vive e opera costituisce il punto di riferimento per lo svolgimento di numerosi rapporti giuridici. La legge distingue: la dimora, luogo in cui la persona si trova attualmente, anche per breve tempo; la residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio, luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 c.c.).
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Scomparsa, assenza, morte presunta
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore e dare gli altri provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48 c.c.).
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, il Tribunale può dichiarare l’assenza e immettere nel possesso temporaneo dei beni dell’assente coloro che ne sarebbero eredi se egli fosse morto (artt. 49, 50 c.c.). Costoro dovranno conservare il patrimonio per restituirlo all’assente nel caso in cui ritorni.
Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale può dichiarare la morte presunta, fissandone la data nel giorno a cui risale l’ultima notizia (art. 58 c.c.). i presunti eredi e legatari acquistano allora la libera disponibilità dei beni (art. 63, 64 c.c.) e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (art. 65 c.c.).
Se il presunto morto ritorna, o ne è provata l’esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano (art. 66 c.c.). Il nuovo matrimonio del coniuge, celebrato dopo la dichiarazione di morte presunta,    è nullo; ma i suoi effetti civili si producono fino al momento della dichiarazione giudiziale di nullità (art. 68 c.c.).