Il Codice Civile, dall’art. 2043 all’art.2059, disciplina il fatto illecito definendolo fonte di lesione dei diritti assoluti altri e fonte di obbligazione di risarcimento del danno provocato (responsabilità extracontrattuale).
L’art. 1218 e seguenti del Codice Civile, invece, definisce illecito la non osservanza delle precedenti obbligazioni (responsabilità contrattuale).
In materia di fatti illeciti, come abbiamo già accennato, il più importante articolo del Codice Civile è l’art. 2043 che rappresenta al tempo stesso una clausola generale dell’ordinamento giuridico Civile.
Gli elementi costitutivi del fatto illecito sono:
1. il fatto illecito
2. il danno ingiusto
3. rapporto di causalità fra fatto e danno (elementi oggettivi)
4. dolo o colpa (elementi soggettivi)
L’ingiustizia del danno viene considerata dalla dottrina come la lesione di un diritto assoluto valevole erga omnes.
Dallo studio dell’illecito Civile deve rimanere ben distinto quello penale che rimane una fattispecie di danno molto diverso.
Con la legislazione Civile si vogliono tutelare le situazioni giuridiche private mentre con l’ordinamento giuridico penalistico si vuole tutelare un interesse pubblico.
Tuttavia esistono alcune situazioni dove oltre al danno penale si arreca anche un danno Civile contemporaneamente per cui in un processo penale, affianco al Pubblico Ministero, che accusa pubblicamente l’imputato rappresentando lo Stato, esiste anche una Parte Civile che, costituendosi preventivamente al processo, insiste sull’accusa dell’imputato in questione per cercare di essere tutelato secondo un illecito Civile e chiedere quindi il risarcimento del danno subito (pretium doloris).
Una differenza molto importante con il Codice Penale è quella che mentre in quest’ultimo è solo reato, e per questo punibile, ciò che è descritto e previsto dal Codice Penale stesso nelle singole e specifiche fattispecie, nel Codice Civile, invece, illecito, che corrisponde al reato penale, sono tutte quelle azioni che recano un danno senza che vengano specificate come fattispecie dal Codice Civile stesso e proprio per questo rappresenta, l’art. 2043, una clausola generale dell’ordinamento giuridico Civile dove rientrano tutte le possibili ed immaginabili situazioni di danno.
Esistono, anche, situazioni che rappresentano esclusivamente un reato penale ma non un illecito Civile (Es. delitti contro la personalità dello Stato, ecc.).
L’art. 75 Cod. Proc. Civ. stabilisce che un illecito Civile è giudicato in un processo Civile se non è implicito in un reato penale e quindi trasferito in sede penale. Tuttavia una sentenza penale contiene anche la sentenza Civile che regola l’azione risarcitoria.
Normalmente si risponde del danno che sia prodotto da attività: ingiusta, dolosa e colposa.
L’atto giuridico illecito è composto:
– dal fatto materiale,
– dall’antigiuridicità,
– dalla colpevolezza.
1. IL FATTO
Il concetto di fatto corrisponde al comportamento del soggetto che può consistere nell’azione di fare o non fare, cioè di comportamenti omissivi o commissivi, causa di eventi dannosi.
2. L’ANTIGIURIDICITA’
Non ogni fatto che rechi danno è oggetto di responsabilità giuridica con conseguenza di risarcimento. Questo fatto deve necessariamente essere contrario alle norme imperative del Codice Civile e proprio per questo l’art. 2043 parla di danno ingiusto. Perciò è necessario che sia un danno da risarcire e che sia contrario all’ordinamento giuridico ledendo un diritto.
In certe situazioni la violazione della norma può essere eccezionalmente violata solo quando il danno è recato per legittima difesa (art. 2044 cod. civ.) e per stato di necessità (art. 2045 cod. civ.)
3. LA COLPEVOLEZZA
Oltre che antigiuridico, l’atto, per essere definito illecito, deve avere origine colposa.
Presupposto che la colpevolezza è elemento essenziale per l’imputazione, chi non è capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto illecito non è imputabile e quindi responsabile (art. 2046 cod. civ.), sempre che lo stato di incapacità non sia volutamente provocata dal soggetto stesso (Es. stato di ubriachezza, ecc.).
Quando è l’incapace di intendere e di volere a compiere l’atto illecito, direttamente responsabile, a norma dell’art. 2047 cod. civ., è colui che aveva avuto la sorveglianza dell’incapace stesso.
Distinguiamo nella colpevolezza:
– il dolo (atto illecito doloso) quando la lesione si è compiuta con coscienza e volontà del fatto lesivo;
– la colpa (atto illecito colposo) quando l’atto viene compiuto per negligenza, imprudenza e imperizia. Si evita la colpevolezza quando l’evento è provocato da causa esterna al soggetto, causa che si trova spesso nel caso fortuito o nella forza maggiore.
Come abbiamo già detto si possono avere due fattispecie di illiceità:
1. illiceità contrattuale a norma dell’art. 2043 e seguenti (detto anche acquiliano) che riguarda tutti (erga omnes) e ogni fatto della vita sociale del soggetto;
2. illiceità extracontrattuale che riguarda esclusivamente le obbligazioni intercorrenti tra due o più parti che hanno già stipulato un negozio giuridico e che a norma dell’art. 1218 non ne possono che rispettare i termini pattuiti di comune accordo.
In tutte e due i casi la conseguenza prodotta dall’ordinamento giuridico è l’azione risarcitoria dei danni prodotti.
Non bisogna, però, cadere in errore nel definire l’illecito contrattuale che non è solo quello che intercorre tra le parti a seguito di un contratto ma generalmente quello che viene creato da un negozio giuridico qualsiasi tramite un obbligazione.
Ad esempio:
Se Tizio provoca un danno in un incidente stradale a Caio (illecito extracontrattuale) deve risarcire i danni tramite una sentenza del giudice vincolante fra le parti. Se, poi, Tizio non paga a Caio il risarcimento che il giudice ha ordinato si provocherà un’ulteriore fatto illecito (illecito contrattuale) provocato dal non rispetto delle obbligazioni prodotte dalla sentenza di risarcimento del danno iniziale.
La differenza tra le due fattispecie di illeciti è molto importante perché da questa dipende la regola delle prove da applicare:
1. nel primo caso (illecito contrattuale), esiste una presunzione di colpa per cui il debitore deve dimostrare di non dover essere imputato per il fatto illecito;
2. nel secondo caso (illecito extracontrattuale), il debitore non deve difendersi da nulla ed è chi pretende il risarcimento che deve dimostrare la colpevolezza della controparte che afferma essere l’autore del fatto illecito.
Inoltre, per quanto riguarda la prescrizione:
1. per quanto riguarda gli illeciti contrattuali il termine è di 10 anni (termine ordinario);
2. per quanto riguarda gli illeciti extracontrattuali il termine è di 5 anni.