Nel negozio giuridico esistono alcuni elementi, detti ESSENZIALI, che mancando, anche uno solo, annullano l’intera validità del negozio giuridico stesso (art. 1418 cod. civ.). Essi, a norma dell’art. 1325 cod. civ., sono:
– uno o più soggetti,
– la volontà,
– una forma scritta di manifestazione, se richiesta dalla legge,
– la causa.
Essi devono essere richiesti sempre per la validità del negozio giuridico, mentre per altri casi, sono richiesto alcuni soltanto.
Come atto, il negozio giuridico, deve contenere almeno un soggetto che manifesti una propria volontà, quindi almeno un soggetto che abbia capacità di agire.
Nel negozio giuridico si distinguono le parti, che non sono soggetti, ma centri di interessi diversi ed opposti in modo che due parti possano coincidere con due soggetti distinti o con due gruppi di soggetti.
Per cui, la parte può essere:
– Semplice se composta da un solo soggetto;
– Complessa se composta da una moltitudine di soggetti.
Se accomunati da uno stesso interesse si costituisce l’atto collettivo, invece, se i soggetti si muovono distintamente per l’interesse comune, il negozio giuridico diverrà atto complesso.
Il soggetto che ha la capacità di agire, e manifesta la propria volontà circa un negozio giuridico è definito legittimo ad agire.
In alcuni casi, per la volontà del soggetto ad agire circa un negozio giuridico, è ammessa la potestà di RAPPRESENTANZA, cioè la volontà di un soggetto interviene per il compimento di atti giuridici per conto di altri e con effetti per altri.
Il rappresentante è colui che agisce per nome e per conto del rappresentato.
Chi pone in essere un negozio giuridico in nome di un altro, ne rimane al di fuori per quanto riguarda le conseguenze provocate (Es. avvocato, ecc.).
Non tutti i negozi giuridici si possono rappresentare. Essa è ammessa soltanto per i negozi giuridici di tipo patrimoniale mentre, ad esempio, è esclusa per i negozi di tipo personalissimi (Es. testamento, ecc.).
La figura del rappresentante è diversa da quella di messo (o portavoce) il quale è soltanto un portatore dell’altrui volontà mentre il rappresentante concorre anche alla formazione della volontà
La rappresentanza può avere origine da:
• la legge in tutti quei casi n cui l’ordinamento giuridico lo preveda (Es. rappresentanza legale degli incapaci o interdetti, ecc.);
• la volontà del soggetto dominus tramite la procura che è quel negozio giuridico che permette al rappresentante di impegnare il dominus verso altri al posto e con il nome suo (Es. avvocati, ecc.).
Talora, la rappresentanza, è inserita automaticamente in altri negozi giuridici come parte costituente (Es. mandato, ecc.). Talora sta a se (Es. procura, ecc.).
La procura può essere fatta espressamente, tramite un documento scritto affermante la volontà del dominus di demandare la propria volontà, o tacitamente, tramite la tipologia di mansione che si fanno eseguire al rappresentante (Es. commesso in un negozio, ecc.).
A norma dell’art. 1397 cod. civ. quando i poteri di rappresentanza sono cessati, il rappresentante deve tornare i documenti dove risulti la procura, se esistenti (se, cioè espressamente concessa), al dominus.
Se il rappresentante ha agito con procura eccedendo dai propri poteri conferitogli, egli potrà fare ratificare l’atto compiuto dal dominus. Se, invece, provocherà danni con l’eccesso di rappresentanza, egli sarà direttamente responsabile dell’accaduto.
La procura può essere:
1. speciale quando tratta la rappresentanza di un affare o di una tipologia sola di affari (Es. avvocato per una causa, ecc.);
2. generale quando tratta ogni tipo di affari del dominus (Es. amministratore delegato, ecc.).
Il dominus, per dare la procura, deve necessariamente possedere la capacità di agire. Mentre il rappresentante deve avere solamente la capacità di intendere e di volere.
Il conflitto eventuale tra dominus e rappresentante è annullabile dal primo se riconosciuto da un terzo qualsiasi.
La procura a norma dell’art. 1396 cod. civ. è revocabile da parte del relativo dominus, mentre il rappresentante può rinunziare alla stessa.
Altro modo di estinzione della procura è la morte o del rappresentante o del dominus.
Altre forme minori di rappresentanza, oltre quelle per procura, sono:
1. l’istintore è colui che rappresenta il titolare dell’attività commerciale e ne detiene i pieni poteri al punto di prendere iniziative per conto suo limitatamente ad un ramo dell’azienda o ad un settore (Es. potere di licenziamento, ecc.);
2. il rappresentante (o procuratore commerciale) è colui che al pari dell’istintore non può, però, gestire l’attività al posto del titolare (Es. rappresentante di commercio, ecc.);
3. il commesso è colui che ha il compito di fare solamente ciò che il titolare dell’attività commerciale ha demandato lui di fare. Ha quindi un limitatissimo potere di rappresentanza.
4. il concessionario è colui che in campo industriale acquista dal titolare dell’impresa a prezzi bassi e rivende al cliente a prezzi maggiori traendone guadagno a propri rischi e pericoli.