L’ordinamento giuridico prevede alcune forme di autotutela dei propri diritti (Es. la caparra, l’ipoteca, ecc.) ma principalmente non permette che in seguito ad una lesione qualsiasi il soggetto si possa fare giustizia da se, come invece avveniva per il passato. Esso ha il potere di chiedere l’intervento dello Stato a propria difesa. Quando avviene un conflitto di interessi fra due parti, si ha la lite che deve essere portato in giudizio tramite l’azione. L’azione ha una natura pubblicistica perché è da considerare come un compenso che lo Stato da a cittadino nel momento stesso in cui toglie lui il potere di farsi giustizia da se. Le tecniche e le procedure che lo Stato adotta per il soddisfacimento dei diritti violati dei cittadini compongono tutto quello che è stato definito diritto processuale e che viene regolato dal Codice di procedura Civile e penale.

Quindi il diritto di soddisfacimento non è più bilaterale ma diventa trilaterale con l’ingresso forzato dello Stato come parte regolatrice, neutra ed indispensabile del rapporto giuridico conflittuale iniziale.

Colui che esercita l’azione in difesa dei propri diritti violati si chiama ATTORE, mentre la parte opposta si chiama CONVENUTO.

Il convenuto si difende con le eccezioni cioè con qualunque mezzo a propria disposizione per contestare la fondatezza dell’accusa.

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