La libertà sindacale dei datori di lavoro
Secondo alcuni autori le aggregazioni degli imprenditori non sarebbero da considerarsi associazioni sindacali, ma vere e proprie imprese il cui scopo sociale consisterebbe nel fornire assistenza ai rispettivi associati. Ciò comporterebbe che all’associazionismo degli imprenditori non dovrebbe applicarsi il principio di libertà previsto dall’ art. 39 cost, ma quello previsto dagli articoli 18 e 41 cost.
Tale tesi suscita numerose perplessità, poiché in numerosi testi di legge, nonché nello stesso articolo 39 cost, il sindacalismo dei datori e posto sullo stesso piano di quello dei lavoratori. Pur essendo manifestamente diverse le finalità delle organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori, non può essere negata la libertà di organizzazione sindacale dei datori. La Confindustria e sindacato dei datori di lavoro rappresentativo della grande impresa; mentre i piccoli imprenditori aderiscono alla CONFAPI , e gli artigiani alla CONFARTIGIANATO. L’organizzazione degli imprenditori agricoli è la CONFAGRICOLTURA, mentre quella che rappresenta le imprese commerciali è la CONFCOMMERCIO.
La libertà sindacale dei lavoratori autonomi e dei professionisti
Dopo la caduta dell’ordinamento corporativo, che ammetteva i sindacati di professionisti, la convinzione prevalente è stata quella che nella tutela dell’art. 39 cost. rientrassero solo le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, mentre gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi trovassero fondamento nella tutela dell’ art. 18. Così il riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale è stato riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai lavoratori parasubordinati, che prestano attività di collaborazione coordinata e continuativa.
La libertà di organizzazione sindacale liberi professionisti, invece, è stata messa in dubbio sulla base dell’esistenza degli ordini e dei collegi professionali, la cui presenza non sembra però precludere l’esercizio di poteri organizzativi a fini sindacali, come appare confermato dall’ipotesi dell’ordine dei giornalisti. Ciò dimostra che la funzione garantistica degli ordini non sostituisce né assorbe la funzione sindacale di tutela degli interessi dei propri iscritti, ma è solo finalizzata a regolare le condizioni di esercizio, i limiti e i rapporti con i terzi nell’esercizio delle professioni intellettuali. Del resto la stessa adesione dei singoli all’ordine non deriva da un autonomo atto di volontà, ma rappresenta una condizione indispensabile per il legittimo esercizio della professione.
E’ stato osservato che le categorie dei lavoratori autonomi, proprio perché già organizzati in ordini professionali, potrebbero avere scarso interesse ad associarsi sindacalmente, perché la tutela delle condizioni di lavoro sarebbe perlopiù limitato a alla determinazione dei compensi minimi e massimi attraverso le tariffe professionali. Tuttavia ciò non è sufficiente ad escludere la coesistenza tra sindacati ordini professionali, sia perché gli uni e gli altri presentano finalità diverse, sia perché le leggi professionali, attuative di istanze pubblicistiche, riguardano gli interessi della professione e non quelli individuali degli appartenenti alla categoria. Quindi il profilo garantistico degli ordini professionali non è in grado di tutelare gli interessi dei propri iscritti i, con conseguente ammissibilità di forme di autotutela, legittimati dalla generale libertà associativa garantita dall’articolo 18, ma per certi versi riconoscibili allo stesso articolo 39 cost.
La libertà sindacale dei pubblici dipendenti
La libertà sindacale e garantita anche i pubblici dipendenti. L’ art. 42 del d.lgs. 165/01 prevede anche la costituzione, nei luoghi di lavoro, di rappresentanze sindacali del personale (r.u.p) cui hanno diritto a partecipare tutti i lavoratori dell’amministrazione interessata. Nonostante ciò permangono alcune limitazioni soggettive alla libertà sindacale nei riguardi di militari e degli appartenenti alla polizia di Stato, mentre i militari di carriera non possono costituire associazioni sindacali né esercitare il diritto di sciopero. I militari di leva possono iscriversi ad associazioni sindacali, ma non possono svolgere attività sindacale durante il servizio e nei luoghi militari. La polizia di Stato, in quanto amministrazione civile, può aderire solo ai sindacati costituiti da appartenenti al corpo e non a sindacati diversi; non può esercitare forme di sciopero o altre manifestazioni astensive dal lavoro.