L’esigenza di contenere i disavanzi e di realizzare l’equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche ha ispirato numerosi provvedimenti legislativi emanati nel periodo 1992-2001.

Tali provvedimenti hanno introdotto numerosi elementi di razionalizzazione, sia perchĂ© hanno realizzato una omogeneizzazione delle tutele sia perchĂ© hanno previsto, per l’avvenire, modificazioni dei criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche per ridurne progressivamente livello, e piĂą rigorosi requisiti di accesso, specialmente per le pensioni di anzianitĂ  delle quali era stata sospesa temporaneamente l’attribuzione.

Per attenuare gli effetti della riduzione di tutela derivante dalla razionalizzazione, il legislatore ha tentato di favorire il ricorso alla previdenza privata.

L’obiettivo della definitiva stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e P.I.L. è stato perseguito da legge 8 agosto 1995, n. 335 , la quale ha introdotto modificazioni, tra cui la reintroduzione del sistema di calcolo delle pensioni che assume come base la contribuzione versata, in luogo delle retribuzioni percepite nell’intero arco dell’attivitĂ  lavorativa.

A questa reintroduzione corrisponderebbe una vera e propria riforma, in quanto il principio di solidarietĂ  sarebbe stato sostituito con quello della corrispettivitĂ  tra contributi versati e prestazioni pensionistiche.

La differenza tra la c.d. pensione retributiva e quella contributiva si riduce dicendo che nella pensione retributiva, l’ammontare della pensione è determinato direttamente sulla base delle retribuzioni percepite; nella pensione contributiva, si fa riferimento alla contribuzione previdenziale e all’etĂ  di ingresso in pensione. Riferimento che non esclude la rilevanza delle retribuzioni percepite, in base alle quali è calcolata e riscossa la contribuzione. Ne deriva che il diverso sistema di calcolo dell’ammontare delle pensioni non è sufficiente, da solo, a modificare la funzione assegnata alla tutela previdenziale.

Anche con la reintroduzione del principio di corrispettivitĂ  tra contributi e prestazioni il sistema pensionistico continua ad essere ispirato al principio della solidarietĂ .

Il principio della corrispettivitĂ  è contraddetto anche dalla regola per cui esiste diritto alla pensione soltanto se l’ammontare di questa è superiore ad un importo determinato con la conseguente perdita della retribuzione versata.

La legge n. 335 del 1995 ha introdotto una razionalizzazione riconducendo la funzione del sistema pensionistico alla liberazione delle effettive situazioni di bisogno.

In questa prospettiva le modifiche apportate alla disciplina previgente possono essere considerate soltanto come accorgimenti tecnici, destinati a realizzare un efficace controllo della spesa pensionistica e la sua costate compatibilitĂ  con la situazione economica e finanziaria del Paese.

Tuttavia negli ultimi tempi è stata avvertita nuovamente la esigenza di una riforma o di una ulteriore razionalizzazione del sistema pensionistico che concorresse a ristabilire l’equilibrio finanziario delle gestioni. Tale esigenza è stata soddisfatta dalla legge 23 agosto 2004 n. 243 che ha introdotto nuovi elementi di razionalizzazione. Con tale legge il legislatore ha delegato il Governo ad emanare norme aventi forza di legge per liberalizzare l’età pensionabile, per eliminare il divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, per rivedere il principio di totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’applicazione, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme di previdenza complementare. Inoltre la legge n.243/2004 contiene disposizioni che modificano la disciplina della pensione di anzianità. Ciò perché l’onere derivante dall’erogazione delle pensioni di anzianità incide in modo determinante nella formazione del deficit dei bilanci delle gestioni pensionistiche, soprattutto perché quella pensione viene erogata per notevoli periodi di tempo in quanto spettante a soggetti che ancora sono in età relativamente giovane.

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