Anche il sindacato italiano impose il suo riconoscimento alla controparte mediante lo sciopero che è il tipico mezzo di lotta sindacale.
Lo sciopero era considerato un delitto e lavoratori scioperanti perseguiti penalmente. Sono secondo momento, quando il movimento sindacale si era maggiormente diffuso, lo sciopero viene tollerato essendone esclusa la rilevanza penale. Tuttavia, l’ astensione dal lavoro continua ad essere considerata un inadempimento dell’obbligazione di lavorare e repressa con vari forme di intimidazione e di rappresaglie.
L’azione sindacale,se pure realizzava momenti di lotta, tendeva alla stipulazione del contratto collettivo con il quale venivano soltanto determinate le retribuzioni minime che il lavoratore di lavoro si obbligava a derogare ai suoi dipendenti ( contratto di tariffa).
Il contratto collettivo non solo era uno strumento nuovo, ma soprattutto era uno strumento forgiato dalla stessa realtà sociale, in quanto non era né previsto né regolato dalla legge. I suoi effetti dovevano essere individuati avendo esclusivamente riguardo al diritto allora vigente e al diritto comune dei contratti.
Restò impossibile estendere l’efficacia del contratto collettivo al di lĂ dei singoli lavoratori iscritti al sindacato stipulante; rispetto ai datore di lavoro non iscritti ai sindacati stipulanti, il contratto collettivo – come res inter alios acta – non era idoneo a produrre effetti giuridici, secondo la regola generale per cui il contratto ha effetto soltanto per i soggetti che ne sono parti.
Al contratto collettivo, in assenza di una legge che ne prevedesse effetti adeguati alla sua funzione, non poteva essere attribuita che un’efficacia obbligatoria.
La tutela realizzata con il contratto collettivo non può essere considerata efficace se la disciplina del rapporto di lavoro con esso dettata non si applica a tutti rapporti di lavoro e può essere derogata.
Tanti problemi trovarono soluzione nella giurisprudenza dei collegi probivirali che, nell’esercizio delle loro funzioni di equitĂ , e se però assegnare rilevanza alla contrattazione collettiva, assumendola a punto di riferimento per la decisione dei singoli casi concreti