La titolarità della libertà sindacale dei lavoratori

Sono titolari della libertà sindacale i lavoratori subordinati privati e pubblici; anche i dipendenti pubblici il cui rapporto non è stato privatiz­zato – tra cui i magistrati e gli appartenenti al corpo diplomatico, alle forze armate, alle forze di polizia – possono esercitare la libertà sindacale, con limiti a garanzia degli interessi generali cui sono preposti.

I limiti per gli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia. Limiti sono stati previsti per i militari, che possono costituire dei consigli elettivi di scarsa effettività e possono, se di leva, continuare ad essere i­scritti alle associazioni sindacali di appartenenza, con preclusione, tutta­via, di attività sindacale durante l’orario del servizio militare, nei locali militari ed indossando la divisa.

Gli appartenenti alle forze di polizia sono stati smilitarizzati e posso­no quindi associarsi sindacalmente, con preclusione di aderire alle confederazioni degli altri la­voratori, ritenendosi che sia necessaria l’autonomia al fine di eventuali in­terventi contro gli altri lavoratori per il mantenimento dell’ordine pubbli­co.

Lavoratori parasubordinati. Possono associarsi o organizzarsi sinda­calmente anche i lavoratori autonomi, specie se con attività continuativa e coordinata, sempre che gli stessi non abbiano alle loro dipendenze dei la­voratori, nel qual caso assumerebbero lo status d’imprenditore.

La libertà sindacale degli imprenditori

La libertà sindacale contemplata dall’art. 39 co. 1 cost è estesa anche agli imprenditori, con le cui associazioni o organizzazioni vengono poi stipulati i contratti collettivi.

Tuttavia, gli imprenditori si associano sindacalmente non per l’autotu­tela sindacale, essendo i soggetti nei confronti dei quali la stessa autotutela dei lavoratori viene esercitata, ma per la di­fesa dei loro interessi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori. Si può quindi ritenere che la libertà sindacale degli imprenditori sia anche espressione della libertà d’iniziativa economica, con conseguente possibile assoggettamento ai limiti sanciti dall’arto 41 commi 2 e 3,

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