L’efficacia interprivata. La libertà sindacale si profila rilevante non soltanto nei confronti dello Stato, ma anche degli imprenditori dai quali i lavoratori dipendono, con i quali viene a crearsi un rapporto di supremazia speciale. Si è già visto che il fondamento costituzionale di questa efficacia interprivata è l’art. 2 cost..
Il divieto di discriminazioni anche economiche. Lo statuto dei lavoratori pone il divieto al datore di atti discriminatori per ragioni sindacali, non solo quelli relativi all’ assunzione, sanzionati penalmente, ma anche gli altri, come i trasferimenti, le promozioni, fino ai licenziamenti.
L’art.16 pone il divieto, inoltre, di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio anche per ragioni sindacali. Il trattamento può riguardare un solo o più lavoratori, ad esempio che si siano astenuti dallo sciopero, con conseguente discriminazione nei confronti degli altri che abbiano partecipato allo sciopero; i quali possono chiedere al giudice del lavoro, anche tramite l’associazione sindacale, la condanna del datore al pagamento al fondo adeguamento pensione di una somma pari all’importo dei trattamenti di maggior favore corrisposti nell’ anno.
Il divieto dei sindacati di comodo. L’art. 17 sancisce il divieto per i datori di costituire associazioni sindacali dei lavoratori, i c.d. sindacati di comodo, che servirebbero, ad esempio, per la stipulazione di contratti collettivi-pirata, i contratti collettivi a danno degli stessi lavoratori.
La condotta antisindacale. Ed infine, l’art. 28 pone i rimedi a favore dei sindacati contro la condotta antisindacale del datore, che può incorrere in responsabilità penale nel caso dell’inottemperanza all’ordine del giudice di dismissione della condotta antisindacale.