Le fonti del diritto del lavoro possono essere esaminate sot­to il profilo del rapporto di gerarchia e sotto il profilo del rapporto di competenza, nel cui ambito si collocano anche le norme europee.

La costituzione rigida e le fonti in ordine gerarchico. Per quanto ri­guarda il rapporto di gerarchia, alla base dello stesso sta la costituzione; la quale presenta il ca­rattere di una norma rigida, che non può essere modificata che con nor­me costituzionali. Al di sotto dalla costituzione sussistono la legge e gli altri atti aventi forza di legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi (art. 1 delle preleggi).

Le leggi e gli atti aventi forza di legge hanno la natura di norme prima­rie, dopo la costituzione, sulle quali si esercita il potere di controllo della corte costituzionale, precluso viceversa per le fonti secondarie, il cui con­trasto con la costituzione o con la legge dello Stato è accertato dal giudice amministrativo, oltre che, per certi aspetti, da quello ordinario.

     I regolamenti costituiscono le norme secondarie che a volte integrano, per espressa delega legislativa, le stesse disposizioni di legge.

     Le norme corporative, quali i contratti corporativi, le ordinanze emes­se dalle corporazioni e le sentenze della magistratura del lavoro nella riso­luzione di controversie economiche sono ancora operanti, ma non posso­no essere più riprodotte essendo stati soppressi gli organi corporativi, con conseguente superamento da parte delle leggi e degli stessi contratti col­lettivi.

Per quanto riguarda gli usi normativi, essi si applicano in mancanza di disposizioni di legge e di contratti collettivi. Tuttavia essi, se più favore­voli ai lavoratori, prevalgono sulle norme dispositive di legge; non preval­gono, viceversa, sui contratti individuali.

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