Il sinallagma (nesso di corrispettività) conferisce, al contratto di lavoro, carattere oneroso per prestazioni corrispettive. La giurisprudenza ha sempre affermato che se nel contratto di lavoro la causa è tipicamente onerosa di scambio, tuttavia può esistere un contratto di lavoro dove la prestazione può essere offerta gratuitamente.
La giurisprudenza ha più volte affermato che il contratto di lavoro gratuito è lecito ma innominato: non si tratta del contratto previsto all’art. 2094, ma di un contratto con causa diversa (es.: sindacati si avvalgono di prestazioni gratuite).
Bisogna dire, però, che una prestazione gratuita potrebbe nascondere un negozio in frode alla legge, ma ciò non può essere motivo di mancanza di tutela giuridica per il rapporto di lavoro gratuito.
Le prestazioni, in questi casi, possono essere rese in adempimenti di doveri morali o sociali: possiamo vedere una sorta di obbligazione naturale.
Simile al lavoro gratuito è il volontariato, disciplinato dalla legge quadro del ’91 n° 266, con la quale se ne riconosce il valore sociale, disponendo agevolazioni fiscali ed incentivi per le organizzazioni iscritte nei registri delle Regioni. Organizzazioni che devono avvalersi in modo prevalente della collaborazione volontaria e gratuita degli associati o aderenti.
Esse possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti necessari al loro funzionamento (es.: psicologo in una comunità).
In considerazione della rilevanza assunta dal settore no profit nella realtà economica e sociale del nostro paese, il legislatore ha disciplinato l’impresa sociale con il D.Lgs. n. 155 del 2006, emanato in attuazione della L. n. 118 del 2005.
La qualifica di impresa sociale può essere conseguita da tutte le organizzazioni private che esercitino in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse sociale, e che abbiano i requisiti essenziali indicati dalla legge (cioè lo svolgimento di un’attività avente utilità sociale, l’assenza di scopo di lucro e l’assenza di controllo soggezione da parte di imprese private ed enti pubblici).
Tra i vantaggi che l’ordinamento accorda all’impresa sociale, per promuoverne la diffusione, vanno annoverati la possibilità di avvalersi di volontari e un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale in materia di responsabilità patrimoniale.