Crisi del matrimonio e responsabilità genitoriale {Bruxelles II)

Si tratta delle norme elaborate in seno alla Comunità europea per unificare le disposizioni sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori.

Inizialmente esse dovevano costituire una convenzione che affiancasse quella di Bruxelles (da cui la denominazione “Bruxelles II”); successivamente Bruxelles II fu trasformata nel regolamento 1347/2000. Il regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

L’elemento di novità rispetto al reg. 1347/2000 è costituito dall’estensione della disciplina della giurisdizione alla responsabilità genitoriale. Esso è dovuto a due fattori.

a)  Facilitare il lavoro dei giudici

b) La volontà dell’UE di tener conto della Convenzione sulla potestà genitoriale e le misure di protezione di minori elaborata dalla Conferenza dell’Aja (1996).

Disciplina in materia matrimoniale

Le norme del regolamento sulla competenza giurisdizionale:

a) hanno carattere esclusivo e tassativo (art. 6) nel senso che:

—  prevalgono sulle norme interne degli Stati di contenuto differente e prevalgono anche sulle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri della CE, tra di loro o con Stati terzi: artt. 59-63;

—  non sono derogabili dalla volontà delle parti, né espressa né tacita.

b) si applicano in ogni caso in cui sia convenuto un coniuge che sia cittadino di uno stato membro o che vi risieda

c) sono basate sulla residenza o sulla cittadinanza comune

            –   infatti sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio i giudici dello stato

         nel cui territorio si trova

         la residenza abituale dei coniugi

         la residenza abituale del convenuto

         la residenza di almeno uno dei due coniugi

         la residenza abituale dell’attore

         di cui i due coniugi sono cittadini

Responsabilità genitoriale

Il termine indica i diritti e i doveri che spettano ad una persona fisica riguardo alla persona (incluse la tutela e la curatela) o ai beni di un minore: in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita. Il Reg.to non si applica invece alle questioni di filiazione, e di adozione, al nome del minore, alle obbligazioni alimentari (art. 1,3).

E’ prevista la “competenza generale” del giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale nel momento in cui esso è adito (art. 8). Per il caso di trasferimento della residenza – sia lecito che illecito (sottrazione del minore) – sono previste regole particolari che tendono a conservare la competenza delle autorità giurisdizionali della residenza abituale (artt. 9-10).

I coniugi possono accettare che il giudice che si pronuncia sul loro matrimonio (divorzio, separazione personale o annullamento) provveda anche in ordine alla responsabilità nei confronti dei figli comuni, se ciò è conforme all’interesse “superiore” del minore (“proroga della giurisdizione”). Sono apposti tuttavia dei limiti a questa competenza (art. 12, 2).

Si aggiunga che la proroga può essere fatta anche a favore del giudice di un altro Stato membro con cui il minore abbia un “legame sostanziale” (art. 12, 3).

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