Ciò che caratterizza le persone giuridiche è il concorrere di un elemento personale e un elemento materiale. Dove prevale l’elemento personale si ha un’associazione o corporazione.
Nei casi in cui prevale l’elemento materiale, la personalità giuridica viene conferita al patrimonio mentre l’elemento personale è messo in secondo piano.
L’associazione più importante nel periodo romano era lo stato inteso come S.P.Q.R. il quale ha una personalità separata da quella dei cittadini e dagli organi che lo compongono. Lo stato era in una condizione di supremazia rispetto ai cittadini, supremazia esercitata mediante l’imperium dei magistrati. Questa supremazia riguardava aspetti politici amministrativi e privatistici.
Lo stato tutelava il suo patrimonio mediante l’imperium dei magistrati.
Un cambiamento si ha con il principato. Il principe, è un soggetto privato che allo stesso tempo ricopre una carica pubblica. Nell’ambito del patrimonio del principes si viene così a creare una distinzione fra i rapporti personali e quelli che invece riguardano la sua posizione istituzionale: questi rapporti costituiscono il fisco, che va al successore del trono e non agli eredi privati del principe.
Con l’affermarsi dell’assolutismo imperiale, si assiste alla privatizzazione del fisco da parte del sovrano.
Persone giuridiche sono anche le città-stato romane. Esse sono inglobate in un’altra città-stato (Roma), la quale riserva per se la funzione politica generale.
Esistevano due tipi di città stato: i municipia e le coloniae. I municipia sono città stato già esistenti, alle quali viene lasciata l’autonomia e la precedente organizzazione prima che fossero annesse a Roma. La colonia è una nuova città fondata da Roma e viene a far parte dello stato romano.
Nei confronti dello stato esse sono sottoposte all’imperium come i privati cittadini.
D’altro canto esse hanno una supremazia nei rapporti con i loro cittadini sul piano del diritto pubblico e del diritto privato.
Dal punto di vista patrimoniale, sia lo stato che le civitates sono autonome.
La ”LEX IULIA DE COLLEGIS” regolava la materia delle associazioni. Per la costituzione di nuove associazioni i fondatori dovevano essere minimo in tre; e dovevano essere autorizzati dal senato. Le associazioni venivano trattate alla stregua delle città romane. Inoltre le associazioni devono disporre di un patrimonio. Nel tardo antico si vanno affermando le corporazioni delle arti dette “scholae”. In certi casi per esercitare una determinata professione, era obbligatorio iscriversi alla relativa corporazione.
Nell’esperienza romana non sono conosciute fondazioni che abbiano autonomia patrimoniale, abbiamo solo la figura delle fondazioni fiduciarie, dove un patrimonio viene affidato ad una persona (fisica o giuridica) la quale si occuperà di utilizzarlo per un determinato scopo generalmente di beneficenza.