Modalità di voto

 Si deve distinguere tra :

1)     quorum strutturale (qs à numero di presenti necessario per il funzionamento della corte; nei giudizi d’illegittimità il numero minimo è 11; nei giudizi d’accusa 21; negli altri casi non giurisdizionali ( es elezione del presidente etc qs minimo 9 )

2)     quorum funzionale (qf à numero necessario per la validità della deliberazione corrispondente alla metà + 1 del qs)

Le deliberazioni sono “collegiali” quindi  prese a maggioranza assoluta ( dei presenti ) e non sono ammesse astensioni.

Il qs (se la composizione è minima) nei giudizi di illegittimità ha causato problemi infatti è sufficiente che anche 1 solo giudice si assenti o che scada la sua carica ( che non ammette prorogatio come per i giudizi d’accusa) per rinviare o bloccare le decisioni che ricordiamo “devono essere deliberate dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio” cioè la corte può funzionare tramite collegi diversi purché il collegio che ha iniziato una causa sia lo stesso che decide in via definitiva.

 Procedure ordinarie per arrivare alla decisione

 Entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza (nei giudizi incidentali) o del ricorso ( in via principale o nei conflitti)  il presidente della corte nomina un giudice istruttore per l’istruzione e la relazione e convoca entro 20 giorni la corte per la discussione. La cancelleria trasmette tutti gli atti al relatore perché decida se si possa saltare la pubblica udienza e decidere direttamente in camera di consiglio; il relatore si avvale di 3 collaboratori scelti. Tutti i documenti tranne quello contenente l’atto introduttivo ( disponibile solo per il relatore) sono consegnati a tutti i giudici. Nella pubblica udienza il relatore si limita a descrivere la causa, nella successiva udienza in camera di consiglio esporrà anche i propri convincimenti cercando di influenzare il collegio. Vota per primo. Solitamente il redattore per la stesura della motivazione è lo stesso del relatore che, insieme al presidente, sottoscrive la decisione.

 Da notare alcuni elementi che consistono nell’applicazione dell’economia processuale ( per velocizzare i procedimenti) :

1)     le ordinanze non vengono lette collegialmente ma vengono consegnate ai giudici il cui silenzio nei 5 gg successivi equivale ad approvazione

2)     2 cause possono venire discusse congiuntamente e decise con unica pronuncia

3)     una causa può non essere decisa in 2 tempi ( come solito prima udienza pubblica e poi in camera di consiglio ) ma in unica sede ( camera di consiglio) ad esempio quando:

a)           nel giudizio incidentale à non si presentano le parti: o per manifesta infondatezza, improponibilità o inammissibilità

b)          conflitto tra enti à manifesta inammissibilità; manifesta non spettanza o spettanza; ordinanza di sospensione

c)           ammissibilità del referendum

d)          correzione di pronunzie… etc

4)     altra caratteristica del processo costituzionale è la “gratuità” avendo un

interesse e obiettivi generali, quindi se non fosse così il giudizio finale  potrebbe essere viziato da interessi pecuniari.

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