Per meglio inquadrare il sistema di produzione normativa, risulta opportuno stabilire come si sia pervenuti all’attuale ordinamento. Giova anzitutto chiarire cosa si intenda per forme di stato e forme di governo dello Stato. La distinzione fra queste due figure può essere istintivamente colta, già sulla base di quel tradizionale concetto di stato, che lo considera unitariamente come una “corporazione” sovrana, risultante dalla sintesi di tre elementi costitutivi: un popolo, un territorio, un governo.
Le forme di stato sono cioè riferibili allo Stato come tutto, avendo riguardo alle formule politiche sulle quali si fondano i nessi fra i diversi fattori dell’ordinamento giuridico. Le forme di governo si limitano invece a considerare lo Stato come parte o come apparato. Tuttavia allo stesso modo che lo Stato-ordinamento e lo Stato-apparato si sorreggono e si presuppongono a vicenda, forme di Stato e forme di governo dello Stato interferiscono strettissimamente le une con le altre.
Di per sé ad esempio la monarchia assoluta rappresenta quella forma di governo nella quale al monarca compete, la totalità dei poteri dello Stato. Ma questo sistema non può non riflettersi sulla condizione dei soggetti governati, che in tal senso si risolvono in sudditi del Re; per converso si può ben ritenere che quando si parla di Stato federale si abbia di mira una forma o un modo di essere dello Stato complessivo.
Ma nel medesimo tempo non è dubbio che lo Stato federale comporta, altresì, un certo modo di distribuzione del potere fra i diversi apparati dello Stato centrale e degli Stati membri; e la stessa forma dello Stato centrale ne è condizionata, come risulta dalla circostanza che in quelle organizzazioni statali sussistono un Parlamento bicamerale, l’una delle camere essendo rappresentativa dei singoli Stati ed una Corte costituzionale, competente a risolvere le controversie fra i poteri nazionali e quelli locali.
D’altronde è molto frequente ricordare che il linguaggio dottrinale si serve ambiguamente delle stesse espressioni per designare ora una forma di Stato ora una forma di governo di Stato. Tale, tipicamente, è il caso di termini quali monarchia e repubblica, che in sé e per sé alludono a due contrapposti criteri di investitura del Capo dello Stato e dunque due diversi modi di essere forme di governo; mentre la loro portata diviene assai più ampia quando i termini stessi vengono integrati da certi aggettivi, come nell’Art.1 della Carta costituzionale “l’Italia è una Repubblica democratica”.
Si deve inoltre aggiungere che il discorso sulle forme di governo e sulle forme di Stato può trascorrere su piani diversi: ci sono infatti le forme ideali, dove i modelli che si desumono sono presi astraendo dalle specifiche esperienze dei singoli ordinamenti statali, ed altro sono le forme reali, che per definizione esistono solo hic et nunc, nell’ambito di una determinata fase di sviluppo di un determinato Stato. Inoltre bisogna dire che storicamente non sono mai esistite né le dittature né le monarchie assolute allo stato puro, in quanto non è materialmente possibile che la totalità del potere statale si concentri in effetti nella mani di un unico uomo.