Teoria istituzionale del diritto di Romano:

ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, intesa come corpo sociale organizzato, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: tale teoria sottolinea il fatto che il fenomeno giuridico non si esaurisce nel fenomeno normativo, ovvero nel diritto formalizzato, ma in un certo senso dà per scontato il fenomeno associativo che pur costituisce l’intima essenza dell’istituzione-organizzazione;

Dottrina pura del diritto di Kelsen:

il diritto è concepito come un ordinamento normativo del comportamento umano, un sistema di norme, ovvero una costruzione per gradi dell’ordinamento giuridico, basato su una norma ultima e suprema, su un presupposto logico-trascendentale;

 

 

Concezione istituzionale del diritto di Mortati: “istituzione” come sinonimo di “costituzione”;

d) Il diritto si caratterizza come espressione della socialità degli individui nell’istituzione e nella costituzione di un gruppo sociale, per cui risulta impossibile isolare il fenomeno giuridico da altri fenomeni sociali che presuppongono l’ esistenza stessa del gruppo sociale, e in primo luogo da quello prettamente associativo;

e) Il diritto nelle sue due componenti, materiale e formale, può essere definito come un fatto razionale che consiste in una composizione, in una riduzione dei pluralismi di interessi differenti e/o conflittuali (componente materiale) nella creazione del gruppo sociale, la cui stabilità e continuità nel tempo è affidata a un sistema normativo (componente formale);

(Secondo il Mortati per costituzione materiale si deve intendere quel nucleo essenziale di fini e di forze che regge ogni singolo ordinamento positivo per costituzione formale quell’ insieme di norme che ridimensionano, regolano e disciplinano i comportamenti umani. Il Mortati collega l ‘ordine reale all’ ordine giuridico identificando la fonte suprema dell’ ordinamento nell’ organizzazione delle forze sociali stabilmente ordinate intorno ad un sistema di interessi e di fini ad esse corrispondenti.)

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