Definizione

Stato è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.

La nascita dello Stato moderno

Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il  XVII secolo e si differenzia dalle precedenti forme organizzazione del potere politico, per due caratteristiche: a) una concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato territorio in capo ad un’ unica istanza; b) la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.

La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come reazione al sistema feudale, costituito dal rapporto vassallo/ signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo instaurando con lui un rapporto di obblighi e diritti reciproci di carattere personale e privato, su vari livelli sino ad una specie di ” sopra signore ” che si fregiava di un titolo d’origine romana, come rex, princeps, dux.

La dispersione del potere di comando (poiché  uno stesso individuo poteva essere contemporaneamente vassallo di più signori), una società composta da comunità minori (familiari, economiche, religiose, politiche) con una molteplicità di sistemi giuridici, ed il grande scisma religioso che sconvolse la cristianità dal 1378 al 1417 furono i principali propellenti delle guerre civili religiose. La nascita e l’affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione della forza legittima, rispondevano al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di insicurezza.

Sovranità

Lo Stato moderno è un apparato centralizzato che ha il monopolio della forza legittima in un determinato territorio. Il concetto giuridico che è servito ad inquadrare questa caratteristica dello Stato è quello di “sovranità”, che ha due aspetti: uno interno ed uno esterno. Quello interno consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio, che è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé. Quello esterno consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. I due aspetti sono strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.

Dopo l’affermazione dello Stato moderno, si è posta la questione di “chi” esercitasse effettivamente il potere sovrano. Tra la fine dell’800 ed i primi decenni del 900, si configura lo Stato come persona giuridica, cioè come vero e proprio soggetto di diritto, titolare della sovranità. Da un lato, tutto ciò serviva dare una legittimazione di carattere “oggettivo” allo Stato, dall’altro poteva risolvere il conflitto tra due diversi principi politici: quello monarchico è quello popolare. Infatti, secondo l’interpretazione dello statuto Albertino, sovrano non era né il re né il popolo, bensì lo Stato medesimo personificato.

La sovranità della nazione è stata una delle invenzioni più importanti del costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789.

 Infatti, l’ordine politico che precedevala Rivoluzione Franceseera quello dello Stato assoluto (l’Ancien Régime), fondato sull’identificazione tra lo Stato alla persona del Re (cfr. Luigi XIV diceva: “Lo Stato sono io”). È facile capire come la sovranità nazionale, in primo luogo era diretta contro la sovranità del re; in secondo luogo, metteva fine all’antica divisione del Paese in ordini ed in ceti sociali, tant’è che al loro posto subentravano i singoli cittadini eguali unificati politicamente nell’entità collettiva chiamata Nazione.

Entrambe le teorie richiamate hanno tentato di contrastare l’affermazione di un altro principio, quello della sovranità popolare. La sua formulazione più nota si deve a Rousseau, il quale faceva coincidere la sovranità con la “volontà generale”, quella del popolo sovrano, quella dell’insieme dei cittadini considerati come un ente collettivo.

Nuove tendenze della sovranità

Il costituzionalismo del900, havisto l’affermazione di nuove tendenze che hanno messo in crisi le tradizionali teorie sulla sovranità. Da una parte, la vigente Costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1,2); dall’altra parte, però, la sovranità del popolo ha perduto quel carattere di assolutezza che aveva nel secolo precedente a causa di tre circostanze.

1) La prima è che la sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo.

2) La seconda circostanza è la diffusione di Costituzioni rigide che hanno un’efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solo attraverso procedure molto complesse. Inoltre la preminenza della Cost. viene garantita dall’opera di una Corte Costituzionale. Di conseguenza, i titolari della sovranità, nell’esercizio dei loro poteri, incontrano limiti giuridici difficilmente superabili.

Sovranità e organizzazione internazionale

3) L’altra tendenza, la terza, è costituita dall’affermazione di organizzazioni internazionali.

Il processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell’Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU) approvato a San Francisco il 26 giugno 1945, che ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e poi conla Dichiarazioneuniversale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La limitazione della sovranità statale diventa invece molto più evidente ed intensa con la creazione in Europa di Organizzazioni sopranazionali comela Comunità EconomicaEuropea (CEE istituita nel 1957),la Comunitàeuropea del carbone e dell’acciaio (CECA istituita nel 1951) ela Comunitàeuropea dell’energia atomica (CEEA istituita nel 1957), tutte e tre riunite, a partire dal Trattato di Maastricht (1992), nella Comunità Europea (CE). Quest’ultima costituisce il cd. “primo pilastro” dell’Unione Europea (UE), che ha altri due “pilastri”, e cioè quello della politica estera e della sicurezza comune e quello della giustizia e degli affari interni.

Gli Stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la competenza a produrre, in determinati ambiti, norme giuridiche, nonché il potere di adottare decisioni prima riservate agli Stati. In questo modo poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità sono stati trasferiti a organizzazioni sopranazionali.

In particolare, la storia della Comunità Europea inizia nel 1951, con la stipulazione del Trattato di Parigi che istituiscela CECA. Coni Trattati di Roma del 1957 (entrati in vigore 1 gennaio 1958) vengono istituitela CEEe l’Euratom (Comunità europea per l’energia atomica). Nel 1965, con il Trattato di Bruxelles, gli organi esecutivi (il Consiglio ela Commissione) delle tre Comunità vengono fusi. Nel 1976 viene decisa l’elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo. Nel 1987 entra in vigore l’Atto unico europeo.

Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastricht, entrato in vigore alla fine del 1993: la competenza della Comunità si estende nel campo della politica economica e della moneta e viene istituita l’Unione Europea, che comunque non sostituiscela Comunitàeuropea. Infatti gli organi restano sempre quelli della CE. Il Trattato di Maastricht è stato ulteriormente modificato dal recente Trattato di Amsterdam (1997). Anche geograficamentela CEsi è nel frattempo allargata. Al nucleo originale di 6 Paesi (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo), si sono aggiunti il Regno Unito, Irlanda e Danimarca (1972), Spagna e Portogallo (1985), Austria, Finlandia e Svezia (1994).

Per affrontare le questioni aperte dal futuro allargamento dell’Unione, è stato firmato il 26 febbraio 2001, il Trattato di Nizza, che modifica i Trattati dell’Unione Europea, che in particolare affronta i temi della composizione e del funzionamento delle istituzioni comunitarie. In vista della Conferenza intergovernativa del 2004 è stata istituita una Convenzione europea con il compito di esaminare le questioni che il futuro sviluppo istituzionale comporta e di elaborare quella che nel dibattito pubblico ha preso il nome di “Costituzione europea”.

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