Il codice, agli artt. 2188 ss., dispone e regola un registro delle imprese e all’ art. 2195 enuncia gli imprenditori soggetti a registrazione, il d.P.R. d l ‘ 95 ha poi costituito il registro delle imprese.
Soggetti a registrazione sono gli imprenditori che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione di beni, attività di trasporto per terra, acqua e aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti. Tradizionalmente, sono costoro ad essere definiti imprenditori commerciali.
L’ istanza di pubblicità e l’ assoggettamento a registrazione sono oggi maggiormente sentiti, in un contesto di sempre maggiore trasparenza dei rappresentanti operativi. Da qui l’ obbligo di registrazione, seppure in sezioni speciali, anche di imprese non commerciali, come quella agricola, la piccola impresa, la società semplice, senza che ciò comporti però estensione delle discipline proprie a quando attività d’ impresa commerciale vi sia.