Sono individuabili in concreto alcune ipotesi in cui lo scambio tra l’ ottenimento della prestazione originariamente dedotta in contratto e la liberazione dall’obbligo corrispettivo, pur soddisfacendo l’interesse creditorio, lasciano residuare un pregiudizio dello stesso, derivante, ad esempio, dalla circostanza che la parte non inadempiente può volere re impiegare la propria prestazione per ottenere sul mercato la prestazione inadempiuta, e riesca ad ottenerla a condizioni più svantaggiose di quelle concordate nel contratto risolto. Perché si verifichi tale situazione è necessario che la riutilizzazione del bene oggetto della prestazione recuperata sia idoneo a soddisfare l’interesse originario del creditore. e che tale riutilizzazione appaia come altamente probabile.
In tale ipotesi, quindi, lo scambio indicato non è sufficiente a soddisfare l’interesse della parte non inadempiente e dovrà riconoscersi la sussistenza di un danno a carico di quest’ultima derivante dall’illegittimo comportamento della controparte. Tale danno consiste nelle perdite derivanti dall’aver concluso un contratto non andato a buon fine, e cioè nelle SPESE necessarie per la stipulazione del contratto originario, e nel MANCATO GUADAGNO che sarebbe derivato al risolvente da un altro contratto. A tale danno va comunque detratto il vantaggio derivante dallo scambio in cui si concretizza la risoluzione.