Cass. civ., sez. II, 13.01.1995, n. 383

TRASCRIZIONE E CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI – Diritti reali immobiliari – Duplice atto di trasferimento – Risoluzione – Sentenza – Conseguenze

Il fatto

Tizio acquista da Caio un terreno e cita in giudizio Sempronio che lo occupa, affinchè lo rilasci. Sempronio eccepisce di essere stato lui ad avere trasferito a Caio l’immobile,  e di esserne tornato in proprietĂ  dopo la risoluzione giudiziale del contratto con il quale lo aveva venduto. Il tribunale accoglie la domanda di Tizio, osservando che , essendo stata trascritta la domanda di risoluzione del contratto dopo la trascrizione dell’acquisto a favore dell’attore, la sentenza che aveva accolto tale domanda, ai sensi dell’art. 2652 c.c., non era opponibile allo stesso Tizio.

Sempronio ricorre in appello, ma la corte di appello conferma quanto sancito in primo grado osservando che il conflitto tra piĂą acquirenti di uno stesso bene immobile doveva essere risolto alla stregua del disposto dell’art. 2644 c.c., indipendentemente da ogni profilo di buona o mala fede in cui avessero versato gli acquirenti che per primi avevano trascritto il loro titolo.

Sempronio ricorre in Cassazione.

 

Decisione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso.

L’art. 2652, 1° cpv, c.c., nel sancire che le sentenze che accolgono le domande indicate nel n. 1 del comma 1 (tra cui quelle dirette alla risoluzione dei contratti) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, afferma l’identico principio, espresso dall’art. 2644, comma 1, c.c., della insensibilitĂ  degli atti che operano trasferimenti o costituzioni di diritti reali immobiliari rispetto alla sentenza che abbia pronunciato o dichiarato, in base a domanda successivamente trascritta, la risoluzione del contratto con il quale il dante causa aveva acquistato il diritto ceduto a terzi.

Anche nel suddetto caso, come avviene nell’ipotesi di doppia alienazione immobiliare, l’ordinamento prevede reazioni alla mala fede del terzo che ha acquistato, potendosi, in caso di dolosa preordinazione ai danni del primo acquirente, esperirsi l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. e, comunque, nei confronti dello stesso terzo che ha acquistato, l’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

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