Cass. civ., sez. II, 23.05.1991, n. 5852
TRASCRIZIONE E CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI – “Actio confessoria servitutis” – Omessa trascrizione – Conseguenze
Il fatto
Tizio agisce per far valere il proprio diritto di servitù sul fondo di Caio.
Durante il processo Sempronio acquista il fondo servente, trascrive il suo titolo e procede alla costruzione di un immobile.
Tizio agisce contro Sempronio per ottenere l’abbattimento dell’immobile, opponendo la precedente sentenza che riconosce il prorpio diritto di servitù che egli intende violato.
Sempronio propone contro detta sentenza opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cpc, assumendo che, se è vero che la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, tuttavia, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., comma quarto, sono fatte salve le norme sulla trascrizione. E poiché l’atto introduttivo di Tizio non era stato trascritto – mentre era stato trascritto l’atto d’acquisto di Sempronio, stipulato in corso di causa – la sentenza, emessa nei confronti di Caio/venditore, non era a lui opponibile. Tizio eccepisce l’irrilevanza della mancata trascrizione della domanda giudiziale, dato che a suo tempo era stato trascritto l’atto costitutivo della servitù. La Corte adita, tuttavia, si dichiara a favore dell’inopponibilità della sentenza a Sempronio poiché osserva che la trascrizione dell’atto costitutivo della servitù, avente effetti sostanziali, non esonerava Tizio dalla trascrizione della domanda giudiziale volta all’accertamento della servitù stessa, ai sensi dell’art. 2653 cod. civ., n. 1. Infatti quest’ultima trascrizione, che persegue fini meramente processuali, avrebbe reso opponibile la sentenza resa a conclusione di quel giudizio a chi fosse succeduto ad una parte, a titolo particolare, nel corso del procedimento.
Tizio ricorre per Cassazione contro quest’ultima decisione.
Decisione della Cassazione
La Cassazione, sostanzialmente riprendendo le argomentazioni della corte che ha deciso l’opposizione, rigetta il ricorso.
Infatti – dichiara – nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela del proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli art. 111, 4° comma, c. p. c. e 2653, n. 1, c. c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza, pronunciata in un giudizio a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dall’art. 404, 1° co. c. p.c.