Solitamente si è portati ad osservare che la tutela possessorie può anche ritorcersi contro la proprietà, ove il proprietario pretenda, non avvalendosi dei rimedi proprietari, preferisca ricorrere ai più rapidi rimedi possessori. Di qui la tesi che tutela del possesso è anche tutela della proprietà. La tutela possessoria quindi non gode di speciali connotati qualitativi rispetto a quella proprietaria: essa è tutela diversa, caratterizzata da un modus procedendi più rapido, proprio perché non è tutela accordata a poteri o diritti fondati su titoli ma a poteri di fatto. Questo è il principio del “doppio binario”.
In base a determinate regole processuali, viene garantito un certo ruolo di marcia tra giudizio possessorio e petitorio e ciò nel senso che il secondo deve rispettare i tempi del primo. Prassi giurisprudenziali non hanno potuto chiudere gli occhi a fronte di eccezioni fatte valere da colui che è convenuto in giudizio possessorio il quale, alla pretesa recuperatoria dell’attore, opponga un proprio diritto, in modo da provocare, sia pure indirettamente, un giudizio sul titolo (eccezione del giusto dominio).
Senonché, rispondono i giudici, tale eccezione è ammissibile e non si converte in ragione petitoria purché sia destinata a dimostrare che colui che ha esercitato lo spoglio non ha superato i limiti del proprio possesso e non tenda a far valere uno jus possidendi a fronte della pretesa dell’attore, visto che si sconfinerebbe nel petitorio.
Quindi una compenetrazione tra possessorio e petitorio non avrà luogo in tutte le ipotesi in cui la lesione possessoria provenga da colui che vanti un diritto, anche se la giurisprudenza mira ad assorbire tale eccezione rendendola strumentale rispetto alla situazione possessoria