E’ un rappresentante e quindi legato all’imprenditore da rapporto stabile ma il suo potere di rappresentanza non è riflesso delle funzioni affidategli nell’organizzazione dell’impresa in quanto non sostituisce l’imprenditore nella gestione dell’impresa in quanto non è preposto e non ha potere di gestione e quindi le sue funzioni si esplicano solo nel campo esecutivo. A questa figura possono quindi esser applicate le disposizione che hanno il loro fondamento nella generalità della rappresentanza. Non hanno legittimazione processuale attiva e passiva tranne se conferita. Neanche l’art 2208 sembra applicabile perché gli atti da lui fatti sono solo sotto il potere di rappresentanza e per cui quindi il riferimento dell’atto all’impresa non può che risultare dall’essere l’atto compiuto in nome dell’imprenditore.