Storicamente il principio del matrimonio civile obbligatorio, introdotto dal codice civile del 1865, venne meno nel nostro ordinamento con il Concordato lateranense del 1929 che all’ art. 34 previde la possibilità di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico mediante lo strumento della trascrizione, e di rendere esecutive in Italia le sentenze canoniche di nullità del matrimonio, e i provvedimenti pontifici di dispensa del matrimonio rato e non consumato.

Si ebbe dunque l’affermazione del principio per cui non potesse darsi duplicità di vincoli matrimoniali tra le medesime persone, ma che sempre in via generale ogni matrimonio canonico potesse e dovesse conseguire effetti civili.

In questo modo si riconobbe la libertĂ  matrimoniale quale concreta specificazione del diritto di libertĂ  religiosa che comprende anche il riconoscimento da parte dello Stato della libertĂ  del cittadino-fedele di contrarre matrimonio secondo i dettami della propria coscienza.

Per quanto riguarda il matrimonio dei cittadini cattolici, il Concordato del 1929 aveva dato luogo al cd. Matrimonio concordatario, caratterizzato da quella che è stata definita una sorta di diarchia tra Chiesa e Stato, nel senso che alla prima è riconosciuta la piena competenza a disciplinare il negozio matrimoniale; al secondo la piena competenza a disciplinare gli effetti mere civiles del negozio.

Con il tempo però si venne a produrre una profonda modificazione del sistema per effetto della esplicita menzione dei Patti lateranensi nella formula dell’art. 7.

In primo luogo va ricordata la legge sul divorzio n. 898 che, prevedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per pronuncia del giudice statuale venne a scardinare il sistema matrimoniale così come definito nel Concordato, la cui disciplina in base all’ art. 34 era rimessa al diritto canonico. In quanto nella concezione canonistica l’indissolubilità non è un mero effetto del matrimonio ma costituisce una sua proprietà essenziale.

Sul piano giurisprudenziale furono poi di grande importanza le sentenze n. 16, 18 e 32 con le quali si introdussero limiti alla trascrivibilità del matrimonio canonico ed alla esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche, affermando il principio che non ogni matrimonio canonico potesse conseguire effetti civili, ma solo quelli non in contrasto con i principi inderogabili dell’ ordinamento italiano.

Furono così conferiti poteri di controllo effettivo alla Corte d’appello competente per l’attribuzione degli effetti civili alla sentenza canonica di nullità.

In base all’ art. 8 dell’ Accordo di revisione del 1984, il procedimento di trascrizione del matrimonio canonico agli effetti civili non può aver luogo in mancanza di una serie di attività che ne costituiscono il logico e necessario presupposto.

Costituiscono presupposto della trascrizione le pubblicazioni civili, la celebrazione religiosa, e gli altri adempimenti previsti dalla normativa concordataria(ad esempio la lettura degli art.).

1)                 Per quanto riguarda innanzitutto le pubblicazioni occorre preliminarmente rilevare che trattasi di adempimenti distinti rispetto alle pubblicazioni canoniche, che invece hanno la funzione di accertare che nulla osta alla celebrazione in base al diritto della Chiesa. Le pubblicazioni civili, in base all’ art. 8 n. 1 dell’ Accordo hanno invece la funzione di accertare che nulla osta a che, mediante trascrizione, il matrimonio canonico acquisti effetti civili e sono disciplinate dal codice civile e dalle norme sull’ ordinamento dello stato civile. Non possono essere pretermesse. Competente a fare tali accertamenti è l’ufficiale dello stato civile del comune in cui i nubendi hanno la residenza, la richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta dagli sposi e dal parroco dinanzi al quale verrà celebrato il matrimonio, e avviene mediante l’affissione alle porte della casa comunale, per un tempo non inferiore a 8 giorni. Effettuate le pubblicazioni, senza che sia stata notificata nessuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile rilascerà il certificato di nulla osta. Qualora invece si abbia opposizione al matrimonio, l’ ufficiale non rilascerà il certificato, e sull’ opposizione si pronuncerà il giudice civile, che deciderà solo se si tratta di opposizione fondata sulle cause indicate dall’ art. 8 dell’ Accordo. La mancanza del certificato di nulla osta impedirà la trascrizione del matrimonio canonico, ma non osterà la sua celebrazione.

2)                 Eseguite le pubblicazioni ed ottenuto il certificato di nulla osta, il parroco assisterà la celebrazione del matrimonio secondo le disposizione canoniche. La celebrazione religiosa è seguita dalla lettura degli art. 143, 144 e 147 sui diritti e doveri dei coniugi che ha lo scopo di rendere note agli sposi quali saranno le conseguenze che comporterà la trascrizione del matrimonio canonico.

3)                 Successivamente il sacerdote che ha assistito alla celebrazione del mat. redigerà l’ atto di matrimonio in duplice originale: uno sul registro dei matrimoni da conservarsi nell’ archivio parrocchiale, l’ altro da trasmettere all’ ufficiale dello stato civile competente per territorio. L’atto di matrimonio deve essere redatto secondo le modalità previste dal diritto canonico e deve essere sottoscritto dal sacerdote, dagli sposi e dai testimoni. L’originale dell’ atto da trasmettersi allo stato civile deve contenere anche le indicazioni previste dalla legge. Il testo dell’ art. 8 prevede anche che nell’ atto di matrimonio potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. In particolare, la prima ipotesi riguarda la legittimazione dei figli naturali per susseguente matrimonio dei genitori, che in base all’ art. 280 cc. attribuisce a colui che è nato al di fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. L’altro caso è quello relativo alla scelta del regime patrimoniale tra i coniugi, che in base all’ art. 159 cc. è la comunione dei beni, anche se può essere derogato con convenzioni tra gli sposi.

4)                 Infine ha luogo la trasmissione dell’ originale dell’ atto di matrimonio allo stato civile del comune nel quale è avvenuta la celebrazione religiosa. La richiesta di trascrizione deve essere fatta per iscritto, entro i 5 giorni dalla celebrazione canonica dal parroco competente.

Per quanto riguarda i casi di intrascrivibilitĂ  del matrimonio, sono stati confermati innanzitutto i 3 casi previsti dalla legge matrimoniale n. 846 del 1929, tuttora in vigore:

  • Se anche una sola delle persone unite in matrimonio canonico risulti legata ad altro matrimonio valido agli effetti civili;
  • Se le persone unite in matrimonio risultano giĂ  legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili;
  • Se il matrimonio sia stato contratto da interdetto per infermitĂ  di mente. In questo caso però non è sufficiente la semplice incapacitĂ  naturale per impedire la trascrizione, ma occorre sentenza di interdizione passata in giudicato, pronunciata dal competente giudice statale. Nel caso di matrimonio dell’ incapace naturale non interdetto, la trascrizione non può essere impedita, ma potrĂ  essere impugnata una volta effettuata, avendola Cortecostituzionale riconosciuto con sentenza n. 32 la competenza del giudice civile ad indagare sulla capacitĂ  naturale del soggetto al momento in cui, nell’ esercizio della libertĂ  di scelta tra matrimonio religioso e matrimonio civile si è determinato per il primo. Fermo restando la possibilitĂ  di ricorrere al giudice ecclesiastico per far dichiarare la nullitĂ  del matrimonio canonico per vizio del consenso e conseguentemente far venir meno gli effetti civili dello stesso.

L’art. 8 n. 1 dell’ Accordo e l’ art. 4 del Protocollo addizionale hanno inoltre disposto un ampliamento dei casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico.

  • Il primo consiste nel requisito dell’ etĂ  degli sposi, che deve essere quella prevista dal codice civile per la celebrazione del matrimonio, vale a dire il compimento del diciottesimo anno o l’autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni nei casi di minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di etĂ  che però può essere concessa solo per gravi motivi e previo accertamento della fondatezza delle ragioni addotte. In relazione a tale ipotesi di intrascrivibilitĂ  è stato recepito quanto era giĂ  stato enunciato dalla sentenza n. 16 della Corte costituzionale, nella quale era stato affermato che non può e non deve procedersi alla trascrizione di matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto di etĂ  prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile capacitĂ  di procedere alla libera scelta tra negozio matrimoniale disciplinato dall’ ordinamento della Chiesa e quello disciplinato dall’ ordinamento dello Stato.
  • L’ art. 8 dispone inoltre che trascrizione non può avere luogo quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge considera inderogabile (es. esistenza di un precedente mat.).
  • Il matrimonio non potrĂ  essere trascritto, poi, se contratto da interdetto per infermitĂ  di mente o nel caso di impedimenti civili derivanti da delitto o da affinitĂ  in linea retta.

Tra le principali novità introdotte dall’ Accordo di revisione vi è poi l’attribuzione di un’ autonoma rilevanza alla volontà degli sposi in ordine alla trascrizione del loro matrimonio. I contraenti sarebbero infatti tenuti ad una duplice manifestazione di volontà, la prima in ordine alla stipula del negozio matrimoniale, la seconda in ordine al conseguimento degli effetti civili del matrimonio canonico.

 

Una volta ricevuto l’atto di matrimonio, l’ufficiale di stato civile deve effettuare la trascrizione nei registri dello stato civile entro 24 ore dal ricevimento dell’ atto.

La trascrizione ha carattere costitutivo ed opera ex tunc, con efficacia retroattiva al momento della celebrazione.

Da questo procedimento ordinario di trascrizione, denominato trascrizione tempestiva, si distingue poi la trascrizione tardiva che ha carattere eccezionale e ha lo scopo di agevolare al massimo l’acquisto degli effetti civili da parte del matrimonio canonico.

La trascrizione tardiva può avere luogo in qualsiasi tempo, anche molti anni dopo la celebrazione canonica, a condizione che i coniugi siano ancora vivi, che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della trascrizione e, inoltre, deve essere richiesta da entrambi i coniugi o anche da uno solo di essi ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro.

Anche la trascrizione tardiva produce effetti ex tunc, dal momento della celebrazione ma fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti di terzi.

Un problema che venne a porsi nel periodo di prima applicazione delle nuove disposizioni concordatarie riguardò la possibilità di trascrivere nei registri di stato i matrimoni canonici per i quali non si fosse proceduto previamente all’ effettuazione delle pubblicazioni civili.

In base all’ art. 13 della legge n.847, intal caso trascrizione può ugualmente avere luogo purché sia stato accertato che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge.

In questi casi l’ ufficiale dello stato civile provvedeva, successivamente alla recezione dell’ atto di matrimonio, ad eseguire una serie di adempimenti quali:

  1. la richiesta dei documenti occorrenti;
  2. l’effettuazione di opportune indagini;
  3. l’affissione alla porta della casa comunale dell’ avviso di celebrazione del matrimonio da trascrivere, trascorsi i 10 giorni per l’affissione prescritti dalla legge, l’ufficiale procedeva alla trascrizione.

Il problema che si pose fu dato dal fatto che alcuni ufficiale dello stato civile si rifiutarono di procedere alla trascrizione di matrimoni canonici non preceduti dalle pubblicazioni civili, argomentando dalla avvenuta abrogazione implicita della legge n. 847 per effetto delle nuove disposizioni concordatarie. Tale rifiuto era del tutto infondato.

Innanzitutto in quanto la legge matrimoniale non è stata abrogata né implicitamente né esplicitamente, per cui essa rimane in vigore.

In secondo luogo nell’ art. 8 dell’ Accordo, nel parte in cui si afferma che sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni canonici a condizione che l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale, si evince che la legge richiede solo che le pubblicazioni civili siano effettuate prima della trascrizione, nulla disponendo in ordine alla loro eventuale precedenza rispetto alla celebrazione religiosa.

Infine l’attuale normativa ammette sia la trascrizione successiva dei matrimoni canonici che non potevano essere trascritti tempestivamente che quella tardiva, pertanto trova conferma la tesi per cui si può tuttora procedere alla trascrizione del matrimonio canonico di cui non siano state prima effettuate le pubblicazioni civili (si ha in questo caso la trascrizione ritardata).

La dottrina e la giurisprudenza ammettono la trascrivibilità del matrimonio per procura, qualora ricorrano le circostanze previste dall’ art. 111 cc e la procura sia rilasciata per atto pubblico.

Negano invece che possa trascriversi il matrimonio celebrato all’ estero tra cittadini italiani, ma un matrimonio canonico celebrato all’ estero potrebbe acquisire rilevanza nel nostro ordinamento, qualora la legge del paese straniero lo riconoscesse come forma valida per la costituzione del rapporto coniugale, e non sarebbe riconosciuto nei trib ecclesiastici in quanto sarebbe un matrimonio civile celebrato all’ estero.

In base all’ art. 8 n. 2 dell’ Accordo di revisione, le sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici possono essere rese esecutive in Italia attraverso uno speciale procedimento, di competenza della Corte d’appello territorialmente competente, che è in parte analogo a quello di delibazione delle sentenze straniere.

Questa previsione appare connessa alla disciplina del negozio matrimoniale canonico, visto che è logico che venendo meno il matrimonio canonico, che costituisce il presupposto della trascrizione, vengano meno anche gli effetti civili dello stesso.

La questione nasce dal fatto che nell’ art. 34 del Concordato lateranense era chiaramente enunciata la riserva esclusiva delle cause di nullità del matrimonio canonico e di dispensa del matrimonio rato e non consumato alla competenza dei tribunali e dicasteri ecclesiastici, mentre dalla formulazione dell’ art. 8 non appare chiaro se tale riserva sia rimasta o se competenti a giudicare la nullità del matrimonio siano sia il giudice ecclesiastico che quello civile.

A favore di  questa seconda tesi sono schierati una parte della dottrina e le sezioni unite della Corte di cassazione. Secondo questa opinione nel nuovo testo ci sarebbe solo il riconoscimento delle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici con l’adattamento al caso delle norme previste per la delibazione delle sentenze straniere.

Questa interpretazione si fonda, oltre che sul silenzio della nuova normativa al riguardo, anche sul fatto che l’art. 8 dell’ Accordo richiede per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la delibazione delle sentenze straniere.

Un ulteriore argomento di sostegno è dato poi dalle dichiarazioni dell’ allora presidente del consiglio Craxi sulla necessità di superamento di tale riserva di giurisdizione.

A giudizio di altri autori invece, nel nuovo testo sarebbe mantenuta la riserva a favore dei tribunali ecclesiastici, la cui legittimitĂ  era stata piĂą volte ribadita dalla Corte costituzionale nel regime precedente (sentenza n. 18).

Innanzitutto va ricordato il dato secondo cui l’ Accordo del 1984 apporta modificazioni al Concordato del 1929, non è un nuovo Concordato. Ne deriva che con l’ Accordo il sistema matrimoniale concordatario è stato soltanto aggiornato alle nuove esigenze, fermi restando i suoi capisaldi, tra i quali la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici.

Ma è soprattutto con riferimento ai superiori principi costituzionali che la tesi di permanenza di tale riserva appare come la più convincente. Ossia al principio di laicità che fa divieto agli organi dello Stato di entrare nell’ ordine proprio della Chiesa (art. 7).

D’altra parte, già nella sentenza n. 18 del 1982la Cortecostituzionale ebbe autorevolmente  a dire che  la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici è connessa alla disciplina del negozio matrimoniale canonico, nel senso che se il negozio cui si attribuiscono effetti civili nasce nell’ ordinamento canonico, è logica conseguenza che le controversie sulla sua validità siano riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento.

Da ultimo con sentenza del 1993 n. 421la Corte, aderendo alla tesi della sopravvivenza delle riserva, ha ribadito la validità della sua precedente giurisprudenza richiamandosi esplicitamente al principio di laicità dello Stato. Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull’ efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità, permane pienamente la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili.

In merito alla non rinnovata menzione di tale riserva nell’ Accordo si è osservato che mentre nel 1929 la riserva in questione andava specificata perché rinnovava il contesto normativo caratterizzato dalla logica del separatismo liberale, all’atto dell’ Accordo del 1984 tale menzione non era necessaria, vista la diversa concezione di libertà della Chiesa.

Quanto agli elementi di carattere testuale, l’art. 8 dell’ Accordo prevede che le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana una volta chela Corted’appello competente abbia accertato che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa, dunque si deduce che il giudice ecclesiastico è l’unico giudice competente in materia.

Nell’ art. 4 del Protocollo addizionale si afferma che si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine e una ulteriore disposizione vieta il riesame del merito della causa da parte del giudice italiano.

La legge regolatrice del negozio, insomma, è senza dubbio quella canonica e non quella civile.

Occorre infine segnalare una terza ipotesi interpretativa, secondo cui la competenza del giudice italiano verterebbe non sulla validità del mat canonico ma sulla validità dell’ atto di iniziativa del procedimento di trascrizione in cui si concreterebbe la scelta che precede la celebrazione matrimoniale.

Questa tesi si muove dalla controversa figura dell’ atto di scelta che fu elaborata dalla Corte (sentenze 32 e 16) ma se ne allontana sostenendo che sulla base dell’ Accordo del 1984, l’ordinamento italiano riconoscerebbe ora una completa autonomia della volontà degli effetti civili rispetto al negozio matrimoniale, e ciò dovrebbe consentire l’autonoma impugnabilità davanti al giudice civile del procedimento di trascrizione.

Con quell’ accordo, lo Stato si è impegnato a dichiarare efficaci in Italia le sentenze canoniche, sia pure con le modalità concordatarie definite.

Concludendo se di riparto di giurisdizione si vuol parlare esso può essere inteso solo distinguendo regime dell’ atto retto dal diritto canonico e regime degli effetti retto dal diritto civile.

In tema di giurisdizione in materia matrimoniale va infine precisato che in base alla nuova disciplina concordataria non possono piĂą avere efficacia in Italia i provvedimenti pontifici del matrimonio rato e non consumato.

Tale possibilità era già venuta meno con la sentenza della Corte n. 18 che aveva dichiarato illegittime per contrasto con il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24), le disposizioni concordatarie che prevedevano il potere della Corte d’appello di rendere esecutivo il provvedimento ecclesiastico con il quale è accordata la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato.

Nel caso di matrimonio canonico sciolto per dispensa pontificia in quanto non consumato, per poter far venire meno gli effetti civili occorre oggi ricorrere alla legge n. 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Il procedimento per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità è disciplinato dall’ art. 8 dell’ Accordo e dall’ art. 4 del Protocollo addizionale.

  1. Esso viene introdotto su iniziativa di una delle parti, pressola Corted’appello territorialmente competente. In particolare la sentenza dichiarativa di nullità deve essere trasmessa alla Corte d’Appello unitamente al decreto di esecutività del tribunale della Segnatura Apostolica.
  2. Spetta alla Corte d’appello accertare:
  • Che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa;
  • Che nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio;
  • Che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

      In particolare si dovrà tener presente:

à   che i richiami fatti alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

à   che si intende passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

à   si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

  1. La Corted’appello rende esecutiva la decisione ecclesiastica con sentenza, le sentenze ecclesiastiche che accertano la nullità del matrimonio canonico, producono effetti ex tunc.

Esistono altri casi nei quali ricorre la competenza del giudice civile a giudicare sui matrimoni canonici trascritti.

Il primo è quello delle cause di separazione personale che rimangono di competenza del giudice civile. Ed è principio generale che le clausole dei trattati internazionali (come il Concordato) siano soggette ad interpretazione restrittiva.

Oltre alle cause di separazione, rientrano nella competenza del giudice civile quelle attinenti alla validità del procedimento di trascrizione,  così pure nel caso dell’ incapace naturale non interdetto.

In quest’ ultimo caso è ammessa l’ impugnazione della trascrizione del matrimonio canonico, non essendo costui stato in grado di operare una scelta tra matrimonio canonico e matrimonio civile.

E’ competente  il giudice italiano (corte d’appello) a pronunciarsi sulla delibazione delle  sentenze ecclesiastiche di nullità, potendo contestualmente statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi.

Sono infine riservate al giudice italiano le cause di cui all’ art 2 della legge n. 898 sul divorzio, che prevede la cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici trascritti qualora ricorrano le cause previste dal successivo art. 3.

E’ importante notare che nel caso di matrimonio canonico trascritto, il giudice italiano si limita a far venire meno gli effetti civili del matrimonio, ma esso continua a produrre effetti nell’ ordinamento canonico.

Dunque tra le sentenze di nullitĂ  del tribunale ecclesiastico e quelle di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico non esiste connessione. In particolare la sentenza ecclesiastica di nullitĂ  opera ex tunc, mentre quella civile ex nunc.

Infatti la nullità del matrimonio riguarda la volontà delle parti come manifestatasi all’ atto del consenso, mentre il divorzio riguarda l’ esecuzione del rapporto, non il suo momento genetico.

Il quadro generale di riferimento nell’ ambito delle problematiche sulla giurisdizione dei matrimoni canonici trascritti è mutato con la legge n. 218 di riforma del sistema del diritto internazionale privato italiano.

In particolare è stato osservato che l’art. 32 della legge n. 218, affermando la giurisdizione del giudice italiano in materia di nullità ed annullamento del matrimonio anche quando uno dei 2 coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia, per la sua generalità dovrebbe ritenersi applicabile anche ai matrimoni canonici che abbiano conseguito effetti civili mediante la trascrizione. Un simile argomento è confutato dall’ art. 2 della stessa legge che sancisce che la disposizione della presente legge non pregiudicano l’ applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’ Italia, come appunto l’ Accordo del 1984. Pertanto il matrimonio concordatario si sottrae all’ applicazione di tale legge.

Di maggiore rilievo risultava il problema dei possibili effetti di questa legge sulla disciplina del procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullitĂ , determinando l’ abrogazione dell’ art 796 del cpc.

Mentre prima ogni sentenza straniera per avere efficacia in Italia doveva essere sottoposta ad uno specifico giudizio di delibazione, ora il riconoscimento avviene automaticamente in presenza di determinati requisiti che sono sostanzialmente gli stessi di quelli che precedentemente costituivano oggetto di previo accertamento in sede di delibazione.

Era discusso se questo capitolo della riforma dovesse applicarsi o meno anche alle sentenze ecclesiastiche di nullità. In senso negativo era la prevalente dottrina sia in base alla loro sottoposizione allo speciale regime concordatario sia in base alla formula della stessa legge che sancisce che la disposizione della presente legge non pregiudicano l’ applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’ Italia.

Da ultimo il problema è stato risolto con il DPR 2000 che considera distintamente le sentenze pronunciate all’ estero di nullità e le sentenze della corte d’appello previste dalla legge n. 847 e dall’ Accordo, confermando espressamente per le sentenze canoniche di nullità il percorso obbligato del procedimento di delibazione da parte della Corte d’appello.

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