L’età – can. 1083

16 anni per il maschio e 14 anni per la femmina. Le Conferenze Episcopali, tuttavia, possono stabilire un’età superiore a quella minima per la lecita celebrazione. I minorenni devono comunque essere sconsigliati dal contrarre matrimonio prima della maggiore età. In caso di nozze fra minori il parroco non può assistervi senza il consenso dei genitori, salvo i casi di necessità.

È un impedimento di diritto ecclesiastico, dispensabile dall’Ordinario del luogo.

 L’impotenza – can. 1084

È l’incapacità di compiere l’atto sessuale con il quale i coniugi si uniscono à impotentia coëundi. L’impotenza sopraggiunta non ha rilievo ai fini della nullità del matrimonio, deve essere antecedente alle nozze. Può essere assoluta (se impedisce rapporti con qualunque soggetto di sesso opposto)o relativa (se impedisce rapporti con uno o determinati soggetti).

Per avere la copula è sufficiente la penetrazione in vagina e l’eiaculazione, non è necessaria l’emissione di spermatozoi. L’impotentia coëundi si riferisce solo all’impossibilità di avere rapporti sessuali per cause organiche, vizi funzionali degli organi e cause psicologiche.

La sterilità consiste nella condizione di chi, pur essendo capace di avere rapporti sessuali, non è capace di fecondare.

La sterilità non dirime né proibisce il matrimonio, salvo che sia causa di errore doloso e comporti la nullità del matrimonio per vizio del consenso (l’inganno sulla sterilità causa nell’altra parte un errore su una qualità della persona).

L’impotenza viene considerata una circostanza oggettiva, che non riguarda il consenso ma deficienze personali di altra natura.

Il Codice del 1983 consente le nozze alle donne prive di utero o ovaie e agli uomini privi di testicoli o con i canali deferenti occlusi o interrotti.

Nel processo procreativo vengono individuati due momenti distinti:

1- momento copulativo: capacità dei coniugi di porre in essere l’unione sessuale; dipende dall’attività degli sposi à actio humana

2- momento post copulativo: dipende dal fisiologico verificarsi degli eventi corporei e determina la possibilità del concepimento à actio naturae.

Il matrimonio si considera giuridicamente consumato quando viene compiuta l’actio humana, idonea a costituire la copula perfecta.

L’impotenza dubbia non impedisce il matrimonio né può esserne causa di nullità finchè persiste il dubbio di fatto o di diritto.

È un impedimento di diritto divino naturale, dirime il matrimonio ex ipsa eius natura.

Il precedente vincolo– can. 1085

Chiunque sia legato da precedente matrimonio valido, anche se non consumato, attenta invalidamente il matrimonio.

Per matrimonio valido si intende sia quello contratto tra battezzati secondo la forma canonica, sia quello legittimo fra non battezzati, secondo le leggi civili del luogo di celebrazione. Per accedere a nuovo matrimonio è necessario che sia stata pronunciata dall’autorità della Chiesa in via definitiva la nullità o lo scioglimento del precedente vincolo.

L’impedimento cessa:

1- con la morte del precedente coniuge

2- con la dichiarazione di nullità

3- con il provvedimento con cui viene sciolto il precedente matrimonio nelle forme stabilite dal diritto canonico.

Le nozze celebrate nonostante questo impedimento sono nulle e non possono essere sanate in alcun modo.

Disparità di culto – can. 1086

Mira a scoraggiare i matrimoni tra cattolici e soggetti di fede diversa.

Il matrimonio dispari, ovvero tra una persona battezzata nella Chiesa Cattolica e l’altra non battezzata, è invalido à impedimento dirimente di disparitas cultus.

Il matrimonio misto, ovvero quello celebrato tra due persone battezzate, delle quali una non nella Chiesa Cattolica ma in una comunità ecclesiale non in piena comunione con essa, necessita di una licenza per essere lecitamente celebrato.

Se sul battesimo di uno dei nubenti al tempo delle nozze sussisteva un dubbio, la validità del matrimonio era presunta per favor matrimonii.

Requisiti perché sussista l’impedimento:

1- uno dei nubenti deve appartenere alla Chiesa Cattolica e non la deve avere abbandonata con atto formale

2-  l’altro nubente non deve essere stato battezzato o deve aver ricevuto un battesimo invalido

Impedimento in parte di diritto divino (mira ad evitare pericoli per la fede delle parti cattoliche) e in parte di diritto umano, dispensabile a condizione che:

– la parte cattolica si impegni a salvaguardare la sua fede

– il matrimonio possa essere celebrato in una delle forme pubbliche stabilite dalla Conferenza Episcopale

– i nubendi seguano la preparazione.

 L’ordine sacro – can. 1087

Coloro che hanno ricevuto gli ordini sacri attentano invalidamente il matrimonio.

Questo impedimento riguarda solo coloro che hanno ricevuto validamente il diaconato, il presbiterato o l’episcopato à obbligo di celibato.

Nel 1967 il pontefice Paolo VI concede la possibilità a persone già sposate di ricevere il diaconato permanente, nonostante rimanga l’inabilità a contrarre un successivo matrimonio. In caso di decesso della precedente sposa sarebbe ammissibile un nuovo matrimonio in quanto l’uomo non si era mai espressamente impegnato al celibato come stato di vita proprio.

Impedimento di diritto umano, dispensabile solo dalla Santa Sede.

 Voto pubblico di castità – can. 1088

Il voto è la promessa deliberata e libera fatta a Dio di un bene possibile e migliore che comporta un’elaborazione spirituale per il fedele.

Perché questo sia di impedimento al matrimonio:

–  deve essere emesso in un istituto religioso (inteso come istituzione di vita comunitaria i cui membri si propongono di osservare i consigli evangelici e i precetti in uno stato di separazione dal mondo)

–  deve essere pubblico, ricevuto dal Superiore legittimo dell’Istituto a nome della Chiesa

– deve essere perpetuo.

Impedimento di diritto umano, dispensabile dalla Santa Sede se il voto è stato emesso in istituto di diritto pontificio.

 Ratto – can. 1089

Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta contro la sua volontà allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.

Impedimento di diritto umano derivante da un fatto delittuoso (ratto considerato delitto al can. 1397), dispensabile dall’Ordinario del Luogo.

 Crimine – can. 1090

Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all’uccisione di un coniuge.

L’impedimento comprende sia il coniugicidio individuale (il delitto deve essere consumato e non solo tentato, fine specifico di contrarre il matrimonio, l’uccisore deve essere cattolico), sia il coniugicidio perpetrato da entrambi i nubendi (cooperazione al fine di uccidere il coniuge di uno dei soggetti, la cooperazione deve essere la causa della morte).

Impedimento di diritto umano, dispensabile solo dalla Santa Sede.

La consanguineità – can. 1091

La consanguineità è il vincolo che lega in linea retta i discendenti diretti e in linea collaterale i discendenti indiretti con uno stipite in comune.

L’affinità è, invece, il legame tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Il matrimonio è nullo tra tutti gli ascendenti e discendenti nella linea retta della consanguineità e fino al quarto grado incluso nella linea collaterale.

Metodo per calcolare i gradi di parentela:

1) metodo romano: in linea retta si cominciano a contare le generazioni dal soggetto del quale si vuole conoscere il grado di parentela fino al capostipite, escludendo quest ultimo. In linea collaterale si risale da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo si discende all’altro parente, senza tener conto dello stipite

2) metodo germanico: si tiene conto della distanza delle generazioni dal capostipite. Se le linee erano diseguali si contavano le generazioni della linea più lunga.

Il diritto canonico adotta il metodo romano.

La consanguineità in linea retta è di diritto divino naturale e non può essere dispensata; nel secondo grado della linea collaterale (fratello e sorella) c’è il dubbio che l’impedimento sia di diritto divino naturale e non è dispensabile; nei restanti gradi è di diritto umano ed è dispensabile da parte dell’Ordinario del luogo.

 L’affinità – can. 1092

L’affinità in linea retta (vincolo che intercorre tra un coniuge e gli ascendenti dell’altro coniuge) dirime il matrimonio in qualunque grado.

Impedimento di diritto ecclesiastico, dispensabile dall’Ordinario del Luogo.

 Pubblica onestà – can. 1093

Sorge da un matrimonio invalido nel quale vi sia stata comunque vita in comune à pubblico e notorio concubinato. Dirime le nozze nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna e viceversa. Per pubblica onestà è impedito il matrimonio tra l’uomo e la madrea della donna con cui sia legato da precedente matrimonio invalido.

1° fattispecie impeditiva: a seguito di un matrimonio invalido si instaura la vita in comune. Il matrimonio deve rivestire l’apparenza di un matrimonio canonico e la vita in comune si deve intendere come totius vitae consortium, intima comunione di vita materiale e spirituale.

2° fattispecie impeditiva: pubblico e notorio concubinato, dove per concubinato si intende l’unione stabile e non matrimoniale tra uomo e donna. È pubblico quando è attestato in atti giuridici conoscibili per la comunità, è notorio quando è conosciuto di fatto da una cerchia non ristretta di persone.

Impedimento di diritto umano, dispensabile dall’Ordinario del luogo.

Adozione – can. 1094

Il vincolo di parentela che si crea con l’adozione è detto cognatio legalis.

Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall’adozione.

Il can. 110 specifica che i figli adottati a norma della legge civile si considerano come figli di chi li ha adottati.

Impedimento dirimente di diritto umano, dispensabile dall’Ordinario del luogo.

La Dispensa

La dispensa costituisce una legis mere ecclesiasticae in casu particolari relaxatio, concessa dall’autorità competente quando ricorre una giusta e ragionevole causa. Con questo atto l’autorità che gode di potestà esecutiva, pur restando in vigore la legge, ne sospende l’obbligatorietà in un caso particolare.

Gli impedimenti di diritto umano possono essere dispensati dall’Ordinario diocesano, gli impedimenti certamente di diritto divino non vengono di norma dispensati.

Alla Sede Apostolica è riservata la dispensa per impedimenti di ordine sacro, di voto pubblico perpetuo di castità e da crimine.

L’Ordinario può dispensare i suoi sudditi e tutti coloro che dimorino nel territorio di sua competenza. Può dispensare anche dagli impedimenti riservati alla Santa Sede quando sia difficoltoso ricorrervi, quando vi sia pericolo di grave danno nell’attesa e quando si tratti di un impedimento chela SantaSedeè solita dispensare.

L’Ordinario non può mai dispensare dall’obbligo del celibato per i chierici à solo il Romano Pontefice può.

Eccezioni:

1- imminente pericolo di morte à se non si può ricorrere all’ordinario, anche parroci, ministri sacri legittimamente delegati, sacerdoti o diaconi possono dispensare in foro esterno dagli impedimenti di diritto ecclesiastico.

2- caso perplesso à scoperta di un impedimento cum iam omnia sunt parata ad nuptias e non è possibile differire il matrimonio finchè non si ottenga la dispensa dall’autorità.

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