Attività sollecitatoria del ricorrente

Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni assegnato dalla legge per la chiusura dell’istruttoria, il ricorrente può interpellare il ministero, mediante atto giudizialmente notificato, per conoscere se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente ha facoltà di depositare direttamente copia del ricorso nella segreteria del Consiglio di Stato.

Tale deposito ha lo scopo di consentire a quest’ultimo di emettere il relativo parere nonostante l’inerzia dell’amministrazione. In questa ipotesi, la sezione competente del Consiglio di Stato inviterà l’amministrazione ad inviare l’originale del ricorso e la relazione illustrativa entro un determinato termine per l’ulteriore corso del procedimento (il Consiglio di Stato tuttavia non potrebbe fare a meno di acquisire l’originale del ricorso, al fine di verificare l’adempimento degli obblighi fiscali e per verificarne la ricevibilità, oltre che per la rituale notifica ai controinteressati; ed inoltre non può fare a meno di considerare le eventuali deduzioni dei controinteressati e delle risultanze istruttorie che eventualmente siano state acquisite dal ministero.

Se, nonostante l’invito del presidente del Consiglio di Stato affinché siano trasmessi tutti gli atti, l’amministrazione dovesse continuare a rimanere inerte, potrebbe egualmente essere espresso il parere dalla sezione consultiva o dalla commissione speciale, dovendosi il Consiglio di Stato considerare investito della funzione consultiva per il solo fatto del deposito della copia del ricorso.

Impugnativa della decisione

Il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario può essere impugnato innanzi alla giurisdizione amministrativa solo per vizi di forma e di procedura (errores in procedendo), fra i quali può essere ricompresa l’omessa integrità del contraddittorio.

Non è invece consentito impugnare la decisione sul ricorso straordinario con censure di merito attinenti a quanto è stato esaminato e valutato dal Consiglio di Stato nel suo parere.

Contro la decisione sul ricorso straordinario può proporsi inoltre il ricorso per revocazione allo stesso Presidente della Repubblica nei casi previsti dall’art. 395 cod. proc. Civ. Per il procedimento di revocazione di applicano le stesse norme previste per il normale ricorso straordinario. La decisione su ricorso straordinario per revocazione non può, a sua volta, essere impugnata per revocazione, ma può essere impugnata in via giurisdizionale solo per vizi di forma e di procedimento propri della decisione stessa.

Esecuzione della decisione

L’autorità amministrativa ha l’obbligo di dare esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica di accoglimento del ricorso straordinario.

Lascia un commento