La nuova costituzione e la istituzione dei tribunali amministrativi

La Costituzione repubblicana, dopo aver confermato il sistema dualistico e dopo aver proclamato l’abolizione delle limitazioni alla tutela degli interessi legittimi (art. 113 Cost.) [1], ha previsto organi decentrati di giustizia amministrativa sottoordinati alle giurisdizioni amministrative superiori.

Con la legge 6 dicembre 1971 nr. 1034 (Legge tar), sono stati istituiti i tribunali amministrativi regionali quali organi decentrati di giurisdizione amministrativa di primo grado, ferma restando la competenza del Consiglio di Stato per l’appello avverso le decisioni emesse dai tribunali amministrativi regionali.

Anche per la giurisdizione contabile sono stati creati organi decentrati, quali le sezioni regionali della Corte dei Conti con circoscrizione estesa a tutto il territorio regionale e con sede nel capoluogo della regione ed è stato introdotto il doppio grado di giurisdizione anche per i giudizi pensionistici.

Devoluzione del pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario

Con il D.Lgs. 29/1993 e succ.mod. (oggi trasfuso nel D.Lgs 165/2001) in conseguenza della privatizzazione del pubblico impiego, è stata disposta la devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie in  impiego prima riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (tar in primo grado e Consiglio di Stato in appello).

L. 21 luglio 2000 n.205

La legge 205 del 2000 costituisce il principale testo in materia di processo amministrativo.

Le principali innovazioni introdotte da tale testo sono:

a) ampliamento del numero delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva (fra cui appalti, forniture, servizi pubblici);

b) estensione della potestà del giudice amministrativo, a cui sono stati conferiti maggiori poteri, sia nella fase istruttoria che nella fase decisoria;

c) introduzione del rito accelerato con la compattazione della fase cautelare con la decisione sul merito;

d) ampliamento dei poteri istruttori e cautelari del giudice amministrativo;

e) attribuzione al giudice amministrativo del potere di disporre il risarcimento degli interessi legittimi lesi da atti illegittimi della pubblica amministrazione;

f) perenzione automatica per i ricorsi pendenti da oltre un decennio.

Modifiche successive alla legge 205/2000

Tra le varie modifiche apportate alla legge 205/2000 si segnalano:

a)      La legge 21 dicembre 2001 nr.443 e il D.Lgs. 20 agosto 2002 nr.190 (legge obiettivo) che introducono un nuovo rito per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici. Per tale rito sono state previste la fissazione di ufficio della udienza di merito del ricorso da definirsi entro il 45° giorno dal deposito e la esclusione della reintegrazione in forma specifica; nella ipotesi in cui sia stato nelle more del giudizio stipulato il contratto di appalto;

b)      D.L. 11 marzo 2002 n.28 che istaura un nuovo regime tributario con la introduzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali.

Proposte di riforma

Al fine di eliminare l’arretrato ed al fine di abbreviare la durata del giudizio, con il D.L. 179/2001 è stata prevista l’istituzione di 28 sezioni stralcio per lo smaltimento dell’arretrato, ma tale decreto legge non è stato convertito in legge a causa della anticipata fine della legislatura.


[1] Art. 113 Cost. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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