La cura concreta degli interessi pubblici non sempre è esercitala dagli uffici delle organizzazioni pubbliche. A volte, infatti, l’esercizio di funzioni di amministrazione in senso sostanziale è attribuito dalla legge a soggetti esterni alle organizzazioni pubbliche, e in genere a privati: i munera. In tali ipotesi, il soggetto cui sono attribuite le funzioni diviene titolare di un munus pubblico e tale denominazione viene estesa al soggetto stesso. I soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono assoggettati completamente alla disciplina:privatistica, stante la loro natura di soggetti privati, ma, per la parte di attività -coperta dal munus, essi sono tenuti ad operare secondo le. norme procedimentali del diritto amministrativo, e i relativi atti sono soggetti alla giurisdizione aimninistrativa. fn teoria generale, il munus si’pone come modello di organizzazione -alternativo all’organizzazione pubblica, prevalente in alcune esperienze storiche e recessivo in altre. Esso esercita le funzioni che gli sono conferite con la propria organizzazione e i propri mezzi, ricevendo un compenso o dall’organizzazione pubblica o direttamente dai cittadini utenti. L’attività compiuta è imputata direttamente ad esso e gli effetti si imputano ai terzi destinatari della funzione. In altri casi, il munus agisce in nome e per conto dell’organizzazione pubblica, imputando ad essa determinati effetti e tutto ciò secondo lo schema della rappresentanza. E’ possibile distinguere varie categorie di munera, in funzione della diversa fonte attributiva della titolarità delle funzioni pubbliche. Vi sono:
– munera legali, stabiliti direttamente dalla legge, che attribuisce a determinati soggetti privati l’esercizio di pubbliche funzioni. In determinati casi le funzioni vengono attribuite a soggetti privati dotati di particolari caratteristiche, anche professionali, il cui esercizio è spesso sottoposto a poteri di vigilanza da parte di una organizzazione pubblica. Ad esempio le funzioni attribuite al notaio (artt. 2699, 2703 ce). In determinate circostanze la legge impone munera a tutti coloro i quali vi si trovano (arresto in flagranza di reato art. 235 c.p.p.). Di particolare rilievo, nell’ambito dei munera legali, è il sistema organizzativo del notariato: i notai svolgono funzioni che costituiscono la massima espressione dell’amministrazione pubblica del diritto privato;
– munera necessitati, costituiti con provvedimento amministrativo con durata temporanea (vedi, ad esempio, l’amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, le gestioni coattive). La legge autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad avvalersi di professionisti esterni al fine di far fronte a situazioni di necessità;
– munera convenzionali, costituiti sulla base di una scelta discrezionale dell’autorità amministrativa, in genere attraverso provvedimenti di concessione ovvero attraverso atti convenzionali. In tale ambito, assume particolare rilievo il concessionario di pubblici servizi, la cui posizione è parificata a quella delle pubbliche Amministrazioni a fronte di determinati obblighi di legge.