una qualsiasi situazione giuridica rilevante come autonoma fattispecie ad una categoria generale fissata dalla legge assume importanza solo quando, oltre a soddisfare un’esigenza di classificazione, porta con se una certa disciplina che è quella caratteristica della categoria generale richiamata. Affermare per esempio che una certa serie di comportamenti è riportabile allo schema del concorso materiale di reti intanto esprime qualcosa che abbia utilità per il giurista perchè la serie in questione risulti assoggettabile alla disciplina caratteristica del concorso. Se però la disciplina è diversa non varranno a nulla le affinità: si dovrà riconoscere che siamo davanti ad ipotesi deroganti al concorso materiale di reati cioè davanti a una categoria perfettamente autonoma. Così stando le cose, il reato aberrante con pluralità di eventi diversi ai reati complessi o ai delitti aggravati dall’evento non si potrebbe portare, proprio perché ciò sarebbe causa di equivoco impedente l’esatta individuazione della disciplina propria della fattispecie ipotizzata dall’83 2°.

Non è poi accettabile l’opinione che ravvisa nel C.P.V. dell’83 un caso di concorso formale dei reati. Ma l’equivoco è evidente: nel concorso formale la condotta è unica ma plurime le violazioni penalmente rilevanti, in quanto il fatto realizza tutti gli schemi (oggettivi+soggettivi) di più fattispecie criminose, ovvero più volte gli estremi d’unica fattispecie criminosa.

Quindi non si possono inquadrare sotto formule note la fattispecie di cui al C.P.V. dell’83 e quindi bisognerà riconoscere che la fattispecie anche se disciplinata come se fosse un concorso di reati, non è riconducibile né a questa, né ad altre categorie generali del diritto penale. La nuova disciplina applicata su essa concerne sia l’applicazione del cumulo giuridico: pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, con la riserva che la misura della pena, in ogni caso, non può esser superiore a quella applicabile al concorso materiale (81 ultimo comma). A questo punto bisogna stabilire se il riferimento al concorso si debba leggere nel senso che vanno applicate le regole sul concorso materiale o quelle sul concorso formale (sarebbero queste: sia perchè ci troviamo sul piano della fattispecie oggettiva davanti ad’unica azione/omissione con cui si violano diverse disposizioni di legge e in secondo luogo sembra decisiva la considerazione che sarebbe assurdo punire più severamente (con il cumulo materiale delle pene) una condotta che, rispetto a quella di vero e proprio concorso formale, difetta del requisito della colpa).

Anche a proposito dell’aberratio delicti ci sono perplessità quando, non realizzata l’offesa dovuta, siano poste in essere due o più offese diverse rispetto a quella avuta di mira, ovvero quando oltre l’offesa progettata si siano cagionate due o più offese diverse. Né l’una né l’altra ipotesi ricadono sotto l’immediata previsione del 1° e del C.P.V.dell’83, quindi non si può estendere la disciplina dettata dalla norma in esame a casi fuori dalla sua previsione.

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