L’abberatio delicti può portare sia alla produzione di un solo evento non voluto sia alla produzione di più eventi. Il C.P.V. dell’83 contempla l’ipotesi che il colpevole abbia cagionato “altresì l’evento voluto”. Occorre quindi affrontare il quesito se questa norma sia applicabile allorchè l’oggetto della volontà criminosa rimanga allo stato del tentativo avendo, appunto, l’azione del soggetto determinato un “evento” diverso non voluto. All’interrogativo è stato talora risposto negativamente, argomentando dalla lettera della legge. Bisogna però considerare che secondo i compilatori del C.P. la parola evento comprende sia l’evento di danno che quello di pericolo, quindi anche quel particolare evento che sorge dal semplice tentativo e poi non si può prescindere dalle inammissibili conseguenze cui l’opinione in questione condurrebbe. Riportando alla disciplina del 1° dell’83 l’ipotesi per cui oltre ad un evento diverso si fossero verificati atti idonei diretti inequivocabilmente a realizzare il delitto dovuto, in questo caso il colpevole sarebbe esonerato dalla responsabilità per il tentativo posto in essere e oltre a ciò potrebbe godere di un trattamento più favorevole di quello a cui andrebbe sottoposto chi avesse realizzato puramente atti di tentativo. Quindi si aderirà per Gallo alla dottrina dominante: essa ritiene che il caso in cui il delitto ideato sia rimasto nella fase di tentativo rientra sotto la previsione dell’83 2°. Per quanto riguarda la determinazione del criterio di imputazione dell’offesa diversa (realizzata accanto a quella voluta) si pone il problema della rilevanza o non rilevanza della colpa e della configurazione di una colpa presunta.
La disciplina dettata dalla legge per l’ipotesi in cui si realizzi la fattispecie delineata ex 81 1° , rappresenta il presupposto della disciplina dettata per l’ipotesi contemplata dal 2° contrassegnata dalla realizzazione sia dell’offesa voluta (configurabile una responsabilità per unico fatto disponendo l’ordinamento che questa responsabilità se il fatto rappresenti l’elemento materiale di un delitto colposo, sia a titolo di colpa) che di quella non voluta (in questo caso il rinvio alle regole sul concorso di reati è monco se non si precisa il titolo di responsabilità per l’offesa non voluta. Non si dubita che questa offesa sostanzialmente non colposa sia da considerare per la sua disciplina come un delitto colposo).