Ogni gruppo o corpo sociale non può esistere né essere concepito senza un’organizzazione che provveda alla cura concreta degli interessi e bisogni della comunità stessa. Amministrazione è, per l’appunto,  cura concreta di interessi e consiste in quel complesso di attività poste in essere al fine di affrontare situazioni determinate, cercando di risolverle attraverso l’adozione di atti giuridici produttivi di determinati effetti ovvero attraverso il compimento di attività materiali che, in genere, presuppongono l’adozione di atti giuridici produttivi di effetti. La funzione di amministrazione, in qualsiasi organizzazione sociale, dalla più semplice e modesta a quella più articolata e complessa, è ineliminabile, ed ha lo scopo di curare gli interessi del gruppo.

La centralità della funzione di amministrazione è massima, naturalmente, con riferimento alle organizzazioni di governo delle collettività generali, le organizzazioni politiche, che sono chiamate, per natura, ad occuparsi di tutti gli interessi che riguardano la collettività di riferimento.

Le organizzazioni politiche, meglio definite istituzioni, sono divenute, nel corso del tempo, organizzazioni a competenza generale, caratterizzate da un vincolo di coesione degli individui e di loro identificazione nella comunità.

L’organizzazione di un gruppo sociale particolarmente complesso come quello che, nel tempo, ha dato origine allo Stato, modernamente inteso, ha da sempre posto il problema dell’esercizio dell’autorità, da intendersi come il problema dell’individuazione di una disciplina giuridica o di strumenti giuridici che consentano la produzione di effetti ritenuti necessari per l’esercizio dell’amministrazione in una data situazione concreta, anche senza il consenso dei destinatari.

Il diritto amministrativo si pone proprio quale disciplina giuridica tipica dell’attività di amministrazione e dell’ organizzazione dei soggetti a ciò deputati, che nel tempo ha subito una complessa evoluzione. E’ del tutto pacifico che il diritto amministrativo è una  branca del diritto pubblico; esso consiste nel .complesso di-norme relative all’attività di amministrazione e all’organizzazione dei soggetti che vi sono preposti. Le attività di amministrazione sono quelle doverosamente svolte da soggetti a ciò deputati, per la cura di interessi specificamente individuati dall’ordinamento positivo (e in primo luogo, dalla legge), ovvero dagli stessi soggetti deputati all’amministrazione, nell’ambito della discrezionalità loro conferita.

L’esercizio dell’amministrazione è affidato, innanzitutto, alle Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni normalmente (ma non necessariamente) dotate di personalità giuridica e disciplinate dal diritto pubblico. Tuttavia, è possibile che, nei casi previsti dalla legge e per particolari circostanze, il suddetto esercizio sia affidato a soggetti aventi carattere privatistico, società per azioni o persone fisiche. In questi casi, pertanto, l’attività di questi soggetti sarà disciplinata dal diritto amministrativo.

Il diritto amministrativo si compone di norme dì diritto pubblico aventi, in linea di principio, carattere cogente e inderogabile da parte dei soggetti tenuti ad applicarle; la loro violazione determina invalidità (variamente sanzionata) dei relativi atti; gli scopi che esse perseguono sono posti nell’interesse della collettività e non del soggetto o dei soggetti tenuti ad applicarle; gli effetti dell’attività giuridica posta in essere sono idonei a prodursi nella sfera giuridica dei terzi indipendentemente dal loro consenso (imperatività).

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