Bisogna stabilire cosa si intenda per “evento diverso” ex 83. L’analisi investe inizialmente la nozione legislativa di evento e poi il criterio alla cui stregua si determina la diversità tra la situazione cagionata (l’evento) e la situazione ideata. Sul primo punto è chiaro che il concetto di evento accolto sia quello di offesa ad un bene o interesse giuridico: quindi la nozione di evento indica elementi di fatto e quel tanto di disvalore che ad essi inerisce nel quadro della fattispecie criminosa (quindi evento delittuoso). E’ evidente come la volontà dell’agente non si rivolga né a tali elementi né al loro disvalore. In questo modo si risolve anche il problema secondo: cioè quello di precisare quando l’evento realizzato sia diverso da quello voluto. In base ai principi generali presiedenti alla nozione di dolo sembrerebbe giusto affermare che la differenza tra ciò che è stato oggetto di rappresentazione dolosa e l’accadimento davvero realizzato assuma rilevanza perchè investe uno degli elementi ipotizzati in un’astratta figura criminosa portando mutamento al titolo di reato. La modificazione di uno qualunque di tali elementi viene qui dunque in considerazione determinando l’applicabilità dell’83. Sempre che non sia posta in essere una situazione disciplinata da altre norme: per esempio il 47 C.P.V., infatti anche qui c’è divergenza tra il cagionato e il voluto, ma chi rifletta su quel che si è detto prima, non vorrà confondere le 2 fattispecie, in quanto in ambo assistiamo a mancata corrispondenza tra oggetto del dolo ed evento prodotto. Ma nel 47 ciò è dovuto ad errore che vizia la volontà, nell’83 ad inabilità dell’esecuzione o a qualunque altra causa che non sia l’errore-vizio del volere